12.3.12

Intramoenia allargata, medici senza vincoli, cittadini in balia del servizio pubblico..

L'attività dei medici degli ospedali avviene in base a un contratto di lavoro dipendente,
oppure con un contratto di collaborazione (cosiddetto incarico). Nel primo caso il medico è un dipendente pubblico (funzionario), mentre nel secondo caso è un collaboratore esterno, libero professionista, che ad orari determinati lavora per l'ospedale o asl che si voglia dire.

La differenza è notevole ma solo in apparenza (come si vedrà). Nel primo caso uno potrebbe pensare che il medico, come dipendente lavori solo per il servizio pubblico e questo è vero solo in una piccola percentuale di casi, mentre più spesso, costui, dopo il suo orario di lavoro in corsia o in ambulatorio, esce dalla sua stanza, gira un cartello e voi leggete: Attività Intramoenia. Significa che il medico in questione, finito il suo orario di lavoro, decide di lavorare sempre dentro l'ospedale, per proprio conto, eseguendo visite come se fosse un libero professionista, in spregio sia all'attività del servizio pubblico di cui diviene concorrente, che dei suoi colleghi che lavorano solo fuori dal servizio pubblico.
Ma c'è di più: può nel suo tempo libero, andare a lavorare in una clinica privata (anche convenzionata con lo stesso ospedale in cui lavora), oppure svolgere una propria attività di lavoro professionale (attività extramoenia). Insomma, può decidere di lavorare dove vuole anche privatamente.
L'Intramoenia Allargata (deriva dalla legge Bindi, Rosi, la ex pasionaria democristiana ora  nel Pd,), permette al medico dell'Ospedale di svolgere la sua attività di lavoro intramoenia, cioè dopo l'orario di servizio, praticamente presso qualsiasi struttura, centro medico o clinica pubblica o privata che si voglia, e questa attività, praticamente è come se fosse svolta all'interno dell'ospedale, ricade nel concetto di attività professionale intramoenia (praticamente significa che il medico dipendente, non è considerato un libero professionista ma semplicemente un dipendente che svolge una attività dentro l'ospedale in regime di tariffe concordate con l'ospedale stesso, che gli mette a disposizione le sue strutture. 
Ora, se uno svolge l'Intramoenia Allargata, magari in una lussuosa clinica privata, convenzionata con la asl, che tipo di strutture (ambulatori e apparecchi), gli sono fornite dalla asl? Praticamente nulla!

Nel caso del medico contrattista (collaborazione), costui si reca nelle strutture pubbliche solo in certi giorni e orari concordati con l'ospedale, esegue le sue prestazioni e ne riceve un compenso in base al numero di visite o prestazioni eseguite. Negli altri giorni ed orari, può fare quello che vuole: lavorare come libero professionista, lavorare in una clinica privata in concorrenza con l'ospedale cui presta attività di collaborazione o anche farsi delle belle passeggiate.

Come si vede, le due figure di medici del servizio pubblico, praticamente non differiscono quasi in nulla. E pensate che entrambi possono possedere quote di proprietà in cliniche e strutture private.

Tipicamente si apre un Centro Medico, con l'aiuto di qualche massone e di qualche politico locale, si fa entrare la moglie e o i figli in società, e ci si mette d'accordo con i medici più in vista dell'Ospedale, e si cerca poi di ottenere la convenzione per alcuni servizi di Attività Intramoenia. 
Anzi, se proprio volete saperlo, nel vostro paesino o città che sia, se è presente un centro medico o poliambulatorio privato, probabilmente le quote di proprietà sono di qualche moglie o fidanzata di politici e medici di spicco, quelli che magari portano voti e vantano le migliori entrature negli ambienti politico massonici.
Naturalmente c'è anche la possibilità che qualche privato fuori dai giochi sia inserito, senza alcun particolare addentellatura, ma direi che sono quasi mosche bianche.

Così, quando telefonate al CUP per prenotare una visita specialistica, vi sentite rispondere che in regime pubblico si va a tre mesi, mentre in libera professione (intramoenia) lo stesso medico ve la fa anche nello stesso giorno.

La situazione è questa perché il popolo italico vuole così, sia chiaro. E così resterà con o senza il professor Monti e i suoi alleati e sostenitori. A proposito, il professore non fa certamente parte di associazioni massoniche o di alto livello internazionale come la Trilateral o la Bilderberg, ne siamo certi.


400 ispezioni tra ospedali e strutture private, 704 posizioni mediche valutate, 356 medici denunciati. Danni per 4 milioni. Questi i numeri dell’operazione dei Nas denominata “Tra le mura” illustrata dal generale Piccinno ai senatori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Ssn. 

14 MAR - Visite svolte in ospedale ma compensi presi sottobanco, induzione a cure a pagamento presso strutture private, prestazioni in regime libero-professionale in orario istituzionale, falsificazione degli atti per indennità di esclusiva e ancora ingiusti profitti ai danni del Servizio sanitario nazionale.
Questa la fotografia delle irregolarità commesse dai medici dipendenti del Ssn nell'ambito della loro attività libero profesionale, scattata dai carabinieri dei Nas che, nel corso dell’indagine svolta nel 2011 e denominata “Tra le mura", ha portato a verificare l’attività di 704 medici denunciandone oltre la metà, 356 (di cui 337 in intramoenia e 19 in extramoenia) per un danno stimato di 4 milioni di euro.

Questi risultati sono stati illustrati dal generale Cosimo Piccinno nel corso di un’audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Ssn, presieduta da Ignazio Marino.

Come abbiamo visto il 94,6% dei reati è legato all'attività intramoenia e per questo ha ricordato Marino, è “essenziale una regolamentazione chiara dell’attività intramoenia e un impegno preciso del ministro Balduzzi in questo senso”.


Andate a denunciare alla GdF, poi vedete cosa succede.





Legge 03 agosto 2007
Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
(G.U. Serie Generale, n. 181 del 06 agosto 2007)
          
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
             Attivita' libero-professionale intramuraria 
 
  1. Per garantire  l'esercizio  dell'attivita'  libero-professionale
intramuraria, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano assumono le piu' idonee iniziative volte  ad  assicurare  gli
interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende  sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a  gestione  diretta  e  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto  pubblico,
necessari  per  rendere  disponibili  i  locali  destinati   a   tale
attivita'. 
  2. L'adozione delle iniziative di cui  al  comma  1  dovra'  essere
completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio  2011  negli
ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al
comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis
del  decretolegge  4   luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,  continuano  ad
applicarsi i provvedimenti gia' adottati per  assicurare  l'esercizio
dell'attivita'  libero-professionale   intramuraria.   Nel   medesimo
periodo, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad
assicurare,  in  accordo  con  le  organizzazioni   sindacali   delle
categorie interessate  e  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni
contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema
dell'attivita'  libero-professionale  intramuraria  della   dirigenza
sanitaria, medica e veterinaria del Servizio  sanitario  nazionale  e
del personale universitario di cui all'articolo 102 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. (4) (5) (6) 
  3. La risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1,
comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  si  applica  anche
alla parte degli accordi di programma  relativa  agli  interventi  di
ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 per i  quali  la  regione
non abbia conseguito il collaudo ((entro il 31 dicembre 2014)). 
  4. ((Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
delle categorie interessate, in coerenza con  le  misure  di  cui  ai
commi 1 e 2, adottano provvedimenti tesi a garantire che  le  aziende
sanitarie locali, le  aziende  ospedaliere,  le  aziende  ospedaliere
universitarie, i policlinici universitari a gestione  diretta  e  gli
Istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico,  di  seguito
denominati  IRCCS  di  diritto  pubblico,  provvedano,  entro  il  31
dicembre  2012,  ad  una  ricognizione  straordinaria   degli   spazi
disponibili  e  che  si   renderanno   disponibili   in   conseguenza
dell'applicazione  delle  misure  previste   dall'articolo   15   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e  successive  modificazioni,  per
l'esercizio dell'attivita' libero professionale, comprensiva  di  una
valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo
biennio, in tale tipo di attivita' presso le  strutture  interne,  le
strutture  esterne  e  gli  studi  professionali.  Sulla  base  della
ricognizione, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  possono  autorizzare  l'azienda  sanitaria,   ove   ne   sia
adeguatamente dimostrata la necessita' e  nel  limite  delle  risorse
disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la  locazione  presso
strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonche'  tramite  la
stipula  di  convenzioni   con   altri   soggetti   pubblici,   spazi
ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio
di attivita' sia istituzionali sia in regime  di  libera  professione
intramuraria  ordinaria,  i  quali  corrispondano   ai   criteri   di
congruita' e idoneita'  per  l'esercizio  delle  attivita'  medesime,
previo parere da parte del collegio di direzione di cui  all'articolo
17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni. Qualora quest'ultimo non sia costituito, il parere  e'
reso  da  una  commissione  paritetica  di  sanitari  che  esercitano
l'attivita' libero-professionale intramuraria, costituita  a  livello
aziendale. Le regioni  e  le  province  autonome  nelle  quali  siano
presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili  gli
spazi per l'esercizio dell'attivita'  libero  professionale,  possono
autorizzare,   limitatamente   alle   medesime   aziende   sanitarie,
l'adozione di un programma sperimentale che  preveda  lo  svolgimento
delle stesse attivita', in via residuale, presso  gli  studi  privati
dei professionisti collegati in rete, ai  sensi  di  quanto  previsto
dalla lettera a-bis) del presente comma, previa sottoscrizione di una
convenzione annuale rinnovabile tra il professionista  interessato  e
l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di  uno  schema  tipo
approvato con accordo  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo  22-bis
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  cessano  al  31
dicembre 2012. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee  guida,  che  le
aziende  sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,   le   aziende
ospedaliere universitarie,  i  policlinici  universitari  a  gestione
diretta e gli IRCCS di diritto  pubblico  gestiscano,  con  integrale
responsabilita'     propria,     l'attivita'     libero-professionale
intramuraria, al  fine  di  assicurarne  il  corretto  esercizio,  in
particolare nel rispetto delle seguenti modalita':)) 
((a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
   pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e  tecnologici  che
   consentano   il   controllo   dei   volumi    delle    prestazioni
   libero-professionali,  che  non   devono   superare,   globalmente
   considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro)); 
((a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31  marzo  2013,  da
   parte delle regioni e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
   Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente  ente  o
   azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di
   rete per il collegamento in voce  o  in  dati,  in  condizioni  di
   sicurezza, tra l'ente o l'azienda e  le  singole  strutture  nelle
   quali  vengono  erogate  le  prestazioni   di   attivita'   libero
   professionale intramuraria, interna o  in  rete.  La  disposizione
   regionale, precisando le funzioni  e  le  competenze  dell'azienda
   sanitaria e del professionista, prevede, con l'utilizzo  esclusivo
   della predetta infrastruttura,  l'espletamento,  del  servizio  di
   prenotazione, l'inserimento obbligatorio e  la  comunicazione,  in
   tempo reale, all'azienda sanitaria competente  dei  dati  relativi
   all'impegno orario  del  sanitario,  ai  pazienti  visitati,  alle
   prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo  con
   le modalita' di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.
   Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilita'  delle
   prestazioni e dei relativi  pagamenti,  la  suddetta  disposizione
   regionale  deve  prevedere  le  misure  da  adottare  in  caso  di
   emergenze assistenziali o  di  malfunzionamento  del  sistema.  Le
   modalita' tecniche per la realizzazione della infrastruttura  sono
   determinate, entro il 30 novembre 2012, con decreto, di natura non
   regolamentare, del Ministro della salute,  previa  intesa  con  la
   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
   province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  delle
   disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
   196,  recante  il  codice  in  materia  di  protezione  dei   dati
   personali. Agli oneri si  provvede  ai  sensi  della  lettera  c),
   mediante adeguata rideterminazione delle tariffe operata in misura
   tale da coprire i costi della prima attivazione della rete,  anche
   stimati in via preventiva; 
a-ter) facolta' di concedere, su  domanda  degli  interessati  e  con
   l'applicazione del principio del silenzio-assenso,  la  temporanea
   continuazione dello svolgimento di attivita' libero  professionali
   presso studi professionali, gia' autorizzati ai sensi del comma  3
   dell'articolo 22-bis del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,
   oltre la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del  loro
   collegamento operativo alla infrastruttura di  rete  di  cui  alla
   lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli  oneri
   per l'acquisizione della necessaria strumentazione per il predetto
   collegamento sono a carico del titolare dello studio;)) 
((b) pagamento di prestazioni di qualsiasi  importo  direttamente  al
   competente  ente  o  azienda  del  Servizio  sanitario  nazionale,
   mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilita' della
   corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso  dei  singoli  studi
   professionali in rete, la necessaria strumentazione  e'  acquisita
   dal titolare dello studio,  a  suo  carico,  entro  il  30  aprile
   2013;)) 
((c)  definizione,  d'intesa  con  i  dirigenti  interessati,  previo
   accordo  in  sede  di  contrattazione  integrativa  aziendale,  di
   importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei,  per  ogni
   prestazione,  a  remunerare   i   compensi   del   professionista,
   dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri
   di riconoscimento della professionalita', i  costi  pro-quota  per
   l'ammortamento e  la  manutenzione  delle  apparecchiature,  salvo
   quanto previsto dalla lettera  a-ter),  ultimo  periodo,  e  dalla
   lettera b), ultimo periodo, nonche' ad assicurare la copertura  di
   tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti  dalle  aziende,  ivi
   compresi quelli connessi  alle  attivita'  di  prenotazione  e  di
   riscossione degli onorari e  quelli  relativi  alla  realizzazione
   dell'infrastruttura  di  rete  di   cui   alla   lettera   a-bis).
   Nell'applicazione dei predetti  importi,  quale  ulteriore  quota,
   oltre quella gia' prevista dalla vigente disciplina  contrattuale,
   una  somma  pari  al  5  per  cento  del   compenso   del   libero
   professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda  del
   Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di
   prevenzione ovvero volti  alla  riduzione  delle  liste  d'attesa,
   anche con riferimento alle finalita' di cui all'articolo 2,  comma
   1, lettera c), dell'Accordo sancito  il  18  novembre  2010  dalla
   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
   province autonome di Trento e di Bolzano;)) 
d) monitoraggio aziendale  dei  tempi  di  attesa  delle  prestazioni
   erogate  nell'ambito  dell'attivita'  istituzionale,  al  fine  di
   assicurare  il  rispetto  dei  tempi  medi  fissati  da  specifici
   provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi
   tempi   medi;    garanzia    che,    nell'ambito    dell'attivita'
   istituzionale,  le  prestazioni  aventi   carattere   di   urgenza
   differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta; 
e) prevenzione delle situazioni che determinano  l'insorgenza  di  un
   conflitto  di  interessi  o  di  forme  di  concorrenza  sleale  e
   fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi  da  applicare
   in caso di inosservanza delle  relative  disposizioni,  anche  con
   riferimento all'accertamento delle responsabilita'  dei  direttori
   generali per omessa vigilanza; 
((f) esclusione  della  possibilita'  di  svolgimento  dell'attivita'
   libero professionale presso studi professionali collegati in  rete
   nei quali,  accanto  a  professionisti  dipendenti  in  regime  di
   esclusivita' o convenzionati  del  Servizio  sanitario  nazionale,
   operino anche professionisti non dipendenti  o  non  convenzionati
   del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non  in  regime
   di esclusivita', salvo deroga concedibile dal  competente  ente  o
   azienda  del  Servizio  sanitario   nazionale,   su   disposizione
   regionale,  a   condizione   che   sia   garantita   la   completa
   tracciabilita' delle singole prestazioni  effettuate  da  tutti  i
   professionisti  dello  studio  professionale  associato,  con   la
   esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'ente
   o azienda del Servizio sanitario nazionale; 
f-bis)   adeguamento   dei   provvedimenti   per    assicurare    che
   nell'attivita' libero-professionale, in tutte  le  forme  regolate
   dal presente comma, compresa  quella  esercitata  nell'ambito  del
   programma sperimentale, siano rispettate le  prescrizioni  di  cui
   alle lettere a), b) e c) del presente comma;)) 
g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni
   nell'ambito dell'attivita' istituzionale ai tempi medi  di  quelle
   rese in regime di libera  professione  intramuraria,  al  fine  di
   assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera
   scelta del cittadino e  non  di  carenza  nell'organizzazione  dei
   servizi resi nell'ambito dell'attivita' istituzionale. A tal fine,
   il Ministro della salute presenta annualmente  al  Parlamento  una
   relazione   sull'esercizio   della   libera   professione   medica
   intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies  del  decreto
   legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare  riferimento
   alle  implicazioni  sulle  liste  di  attesa  e  alle   disparita'
   nell'accesso ai servizi sanitari pubblici. (1) 
  ((4-bis I risultati della ricognizione  di  cui  al  comma  4  sono
trasmessi dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano all'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali  ed
all'Osservatorio nazionale sull'attivita'  libero  professionale.  La
verifica  del  programma  sperimentale  per  lo   svolgimento   della
attivita'  libero  professionale  intramuraria,  presso   gli   studi
professionali collegati in rete di cui al  comma  4,  e'  effettuata,
entro il 28 febbraio 2015,  dalla  regione  interessata,  in  base  a
criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. In  caso  di  verifica  positiva,  la  regione  medesima,
ponendo  contestualmente  termine  al  programma  sperimentale,  puo'
consentire  in  via  permanente  ed  ordinaria,  limitatamente   allo
specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove  si  e'
svolto il programma  sperimentale,  lo  svolgimento  della  attivita'
libero professionale  intramuraria  presso  gli  studi  professionali
collegati in rete. In caso  di  inadempienza  da  parte  dell'ente  o
azienda del Servizio  sanitario  regionale,  provvede  la  regione  o
provincia autonoma interessata. In caso di  verifica  negativa,  tale
attivita'  cessa  entro  il  28  febbraio  2015.  Degli  esiti  delle
verifiche regionali viene data informazione al Parlamento  attraverso
la  relazione  annuale  di  cui  all'articolo  15-quattuordecies  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni.)) 
  5. Ogni azienda  sanitaria  locale,  azienda  ospedaliera,  azienda
ospedaliera  universitaria,  policlinico  universitario  a   gestione
diretta ed IRCCS di diritto pubblico predispone un  piano  aziendale,
concernente, con riferimento alle singole unita' operative, i  volumi
di  attivita'  istituzionale  e  di  attivita'   libero-professionale
intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano
adeguata pubblicita' ed  informazione  relativamente  ai  piani,  con
riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito  delle
proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle
associazioni  degli  utenti,  sentito  il  parere  del  Collegio   di
direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, o,  qualora  esso  non  sia
costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui al  comma
4 del presente articolo.  Tali  informazioni  devono  in  particolare
riguardare le condizioni di esercizio dell'attivita' istituzionale  e
di quella libero-professionale intramuraria, nonche'  i  criteri  che
regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorita' di accesso. 
  6. I piani  sono  presentati  alla  regione  o  provincia  autonoma
competente, in fase di prima applicazione, entro quattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge  e,  successivamente,
entro un limite massimo  di  tre  anni  dall'approvazione  del  piano
precedente. La regione o  provincia  autonoma  approva  il  piano,  o
richiede  variazioni  o  chiarimenti,  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi
sono presentati entro sessanta giorni  dalla  richiesta  medesima  ed
esaminati dalla regione  o  provincia  autonoma  entro  i  successivi
sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione  o  provincia
autonoma trasmette  il  piano  al  Ministero  della  salute.  Decorsi
sessanta giorni dalla trasmissione, in  assenza  di  osservazioni  da
parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi. (1) 
  7. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5  e
6  anche  mediante  l'esercizio  di   poteri   sostitutivi   ((,   la
decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per
cento ovvero la destituzione)), nell'ipotesi di  grave  inadempienza,
dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di  cui
al comma 5. Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa
ad organi statali, questi  ultimi  provvedono  alla  destituzione  su
richiesta della regione  o  della  provincia  autonoma.  In  caso  di
mancato adempimento degli obblighi a carico  delle  regioni  e  delle
province autonome di cui al presente comma, e' precluso l'accesso  ai
finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di
cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in  caso  di
inadempimento da parte delle regioni o delle  province  autonome,  ai
sensi e secondo la procedura di cui  all'articolo  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, anche con riferimento alla destituzione  di  cui
al primo periodo del presente comma. (1) 
  8. Ciascuna regione o  provincia  autonoma  trasmette  al  Ministro
della salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6  e
7, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da  parte
della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui  al
comma 2, e successivamente con cadenza annuale. 
  9.   Esclusivamente   per   l'attivita'   clinica   e   diagnostica
ambulatoriale, gli spazi e  le  attrezzature  dedicati  all'attivita'
istituzionale  possono  essere  utilizzati  anche   per   l'attivita'
libero-professionale intramuraria, garantendo  la  separazione  delle
attivita'  in  termini  di  orari,  prenotazioni   e   modalita'   di
riscossione dei pagamenti. 
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2012, N. 158, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189)). 
  11. Al Collegio di direzione di cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  o,
qualora esso non  sia  costituito,  alla  commissione  paritetica  di
sanitari di cui al comma 4 del presente articolo e' anche affidato il
compito di dirimere le vertenze  dei  dirigenti  sanitari  in  ordine
all'attivita' libero-professionale intramuraria. (1) 
  12. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
dovranno definire le  modalita'  per  garantire  l'effettuazione,  da
parte dei dirigenti  veterinari  del  Servizio  sanitario  nazionale,
delle prestazioni liberoprofessionali che  per  la  loro  particolare
tipologia  e  modalita'   di   erogazione   esigono   una   specifica
regolamentazione. 
  13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge e' attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di  attuazione
dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul  funzionamento  dei
meccanismi  di  controllo  a  livello  regionale  e  aziendale,  come
previsto dall'articolo 15-quaterdecies del citato decreto legislativo
n. 502 del 1992. 
  14.  Dall'eventuale  costituzione   e   dal   funzionamento   delle
commissioni  paritetiche  di  cui  ai  commi  4,  5  e  11,   nonche'
dall'attuazione del medesimo comma 11, non devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 novembre 2008,  n.  371,
(in  G.U.  1a  s.s.  19/11/2008,  n.  48)  dichiara  l'illegittimita'
costituzionale "dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto  2007,
n. 120 (Disposizioni in  materia  di  attivita'  libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria), limitatamente  alla
parola "vincolante"; 
  Dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  6,
della medesima legge n. 120 del 2007; 
  Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma  7,
della medesima legge n. 120 del 2007, limitatamente alle  parole  "In
caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle  regioni  e
delle province  autonome  di  cui  al  presente  comma,  e'  precluso
l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi  rispetto
ai  livelli  di  cui  all'accordo  sancito  l'8  agosto  2001   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita  i  poteri
sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni  o  delle
province  autonome,  ai  sensi  e  secondo  la   procedura   di   cui
all'articolo  8  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  anche  con
riferimento alla destituzione di cui al primo  periodo  del  presente
comma"; 
  Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 10,
della medesima legge n. 120 del 2007, limitatamente  alle  parole  "e
comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo"; 
  Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 11,
della medesima legge n. 120 del 2007". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione al comma 2 del presente articolo, che "E' fissato al
31 marzo 2011 il  termine  di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi
giuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data
anteriore al 15 marzo 2011." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  10,  comma
2) che "Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo  1,  comma
2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120,  e  successive
modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e  2,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  marzo  2011,   recante
ulteriore proroga di termini  relativa  al  Ministero  della  salute,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  74  del  31  marzo  2011,  e'
fissato al 30 giugno 2012". 
  Inoltre nel modificare l'art. 1-bis del D.L.  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008,  n.  189,
ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Al fine di
consentire alle regioni di completare il programma  finalizzato  alla
realizzazione    di    strutture    sanitarie     per     l'attivita'
libero-professionale    intramuraria,    ai    sensi    dell'articolo
15-duodecies del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n.
254, il termine, gia' stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre 2008, n. 189, e' fissato al 30 giugno 2012". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 28 giugno 2012, n. 89, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 132, nel modificare l'art. 10, comma 2 del  D.L.
29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni  dalla  L.  24
febbraio 2012, n. 14, ha conseguentemente  disposto  (con  l'art.  1,
comma 1) che "Il termine del 30 giugno 2012 di cui  all'articolo  10,
commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.   14,   e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012". 


  Art. 2.
(Norme  in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti
                 nei profili professionali sanitari)

1.  I  dirigenti  del  Ministero  della salute rientranti nei profili
professionali sanitari, individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere
b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
dicembre  1995  ed  inquadrati  dalle  medesime lettere in attuazione
dell'articolo  18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  e  successive  modificazioni,  a  decorrere  dalla  data di
istituzione del ruolo previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108,
sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


  Art. 3.
(Disposizioni  in  materia  di  applicazione  dell'istituto del tempo
                 parziale alla dirigenza sanitaria)

1.  In  deroga all'articolo 39, comma 18-bis, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449, e` ammesso il ricorso all'istituto del lavoro a tempo
parziale  per  i  dirigenti  sanitari, esclusivamente nei casi in cui
risulti  comprovata  una  particolare  esigenza familiare o sociale e
fermo  restando  il  rapporto di lavoro esclu- sivo, con sospensione,
fino  al  ripristino  del  rapporto  a  tempo  pieno,  dell'attivita`
liberoprofessionale    intramuraria   eventualmente   in   corso   di
svolgimento.
2.  L'azienda  o  ente  competente  del  Servizio sanitario nazionale
ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 10
per  cento,  e  comunque nei limiti previsti dai contratti collettivi
nazionali  di  lavoro  vigenti,  della dotazione organica complessiva
dell'area  dirigenziale  sanitaria  di  cui  ai  medesimi  contratti,
incrementabile,  in  presenza di idonee situazioni organizzative o di
gravi   e  documentate  situazioni  familiari  sopraggiunte  dopo  la
copertura  della  percentuale  di  base,  fino ad ulteriori due punti
percentuali.
3.  Le  circostanze familiari o sociali per le quali e` consentito il
ricorso  all'istituto  del lavoro a tempo parziale sono stabilite dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento
economico  conseguenti  al  ricorso  al  lavoro a tempo parziale sono
definiti   in   base   ai   criteri  stabiliti  nella  contrattazione
collettiva.


 Art. 4.
(Differimento  del  termine  per  le  prestazioni aggiuntive da parte
    degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica)

1.  Al fine di consentire la continuita` del ricorso alle prestazioni
aggiuntive  degli  infermieri  e  dei  tecnici sanitari di radiologia
medica,   nel  rispetto  delle  disposizioni  recate  in  materia  di
contenimento  delle  spese  di  personale  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica, il termine
del   31   maggio  2007,  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e` differito fino
alla  definizione  della  disciplina  di  tali prestazioni aggiuntive
nell'ambito  del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009
e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.
2.  La  definizione  da  parte  del contratto collettivo nazionale di
comparto  delle  prestazioni  aggiuntive  di  cui al comma 1 non deve
comportare effetti di maggiori oneri sul livello di finanziamento del
contratto  collettivo  nazionale  di  comparto medesimo, quantificato
secondo  i  criteri  ed  i  parametri  previsti per tutto il pubblico
impiego.
3. Sono fatti salvi i contratti per le prestazioni di cui al comma 1,
eventualmente  posti in essere per il periodo dal 1° giugno 2007 alla
data  di  entrata in vigore della presente legge, purche´ compatibili
con il vincolo di cui al comma 1.


              Art. 5.
                         (Entrata in vigore)

1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Dato a Roma, addi' 3 agosto 2007

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella



Ecco quanto ci diceva Il sole24ore, bevendosi la scadenza del 30.6.2012, ma mi facciano...
La libera professione dei medici potrà essere esercitata al di fuori delle strutture delle aziende sanitarie (la cosiddetta intramoenia “allargata”) solo fino al 30 giugno 2012 e non più fino al 31 dicembre. A dimezzare i tempi previsti nel testo originario del decreto Milleproroghe è stato, alle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, un emendamento di quattro deputati Pd (Miotto, Lenzi, Grassi e Pedoto). Tre dei quali hanno firmato anche un altro emendamento approvato: quello che dà tempo alle Regioni, sempre fino al 30 giugno - prima al 31 dicembre 2014 - per realizzare gli spazi ad hoc per la libera professione. Motivo: «È intollerabile essere andati avanti con le proroghe di anno in anno negli ultimi. In questo modo - ha spiegato Anna Margherita Miotto (Pd) - la legge 120 del 2007 che doveva regolare l'intramoenia di fatto non è mai entrata in vigore».
L'intramoenia allargata può essere eseguita in strutture convenzionate con quella di appartenenza del medico o presso il suo studio privato, con l'autorizzazione dell'azienda che ne controlla gli incassi, regolati anche da un tariffario concordato con i professionisti. A lavorare in intramoenia, secondo le ultime stime 2010, sono circa il 10-15% dei medici (12-18mila) che hanno scelto l'esclusività di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e quella allargata è possibile se l'azienda non ha organizzato gli spazi adatti all'interno delle sue strutture. Oggi, sono otto le Regioni che hanno realizzato il 100% del programma previsto - e finanziato con oltre 860 milioni - e si sono dotate degli spazi: Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata, Sardegna, Provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano.
I sindacati hanno incassato la notizia con le pinze: secondo gli ospedalieri di Anaao e Cimo pensare di trovare una soluzione strutturale a una problema che si trascina da anni è segno di ottimismo, ma il rischio è di un nulla di fatto e di un'ennesima proroga. Una buona notizia, secondo la Fp Cgil medici, se ora Governo e Regioni agiranno nei confronti dei direttori generali delle aziende costringendoli a trovare gli spazi adeguati.
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dal sito Inail
Sanità. Medici ospedalieri autorizzati al lavoro in studio Prorogata fino a dicembre l`intramoenia allargata dopo il sì di ieri del Senato (237 voti favorevoli, 35 contrari e 2 astensioni) la proroga di termini in materia sanitaria firmata dal ministro Renato Balduzzi. Cuore del provvedimento, la proroga della cosiddetta intramoenia allargata, che dà la possibilità al medico che lavora nel Ssn di visitare nel proprio studio, fuori dall`orario di lavoro, i pazienti se nella struttura pubblica dove opera non ci sono gli spazi adeguati per esercitare il regime privato. Dopo anni di rinvii, questa pratica si sarebbe dovuta concludere a giugno. 
Ma, in attesa di un accordo complessivo a cui sta lavorando il ministro, l`intramoenia allargata andrà avanti fino a fine anno. Fino al 31 dicembre sono anche prorogati alcuni organi collegiali e organismi operanti nel ministero della Salute, dalla Commissione unica sui dispositivi medici alla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. Il ministro potrà poi «rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanità, nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta». Critico nel suo intervento nell`aula al Senato, Ignazio Marino del Partito Democratico: «Da quindici anni si procede di proroga in proroga, non può essere questa la soluzione per disciplinare la libera professione dei medici». «Una legge già esiste - ha aggiunto Marino -, è stata approvata all`unanimità e non viene applicata. 
Erano stati stabiliti dei principi che da quindici anni sono disattesi: la tutela della continuità di cura, per cui l`attività privata dovrebbe essere svolta solo all`interno del nosocomio al di fuori dell`orario di lavoro; il principio dell`equità di accesso alle cure e l`obbligo ad assicurare un numero di prestazioni nel pubblico non inferiore a quelle del privato». Invece «ci sono medici onesti che applicano la legge senza subire un danno economico, anzi fatturando cifre superiori al milione di euro all`anno. Poi ci sono gli altri, che speculano sulla salute delle persone, convincendo i malati ad andare nelle loro cliniche private e allungando le liste di attesa negli ospedali pubblici». La senatrice dell`Idv Patrizia Bugnano ha presentato un ordine del giorno con il quale «il Governo é impegnato a porre fino alle reiterate proroghe del previsto termine del 31 dicembre 2012 e a predisporre, nell`ambito della propria competenza e in accordo con le regioni, una disciplina organica in materia ed un sistema di adeguati controlli volti a garantire la sua applicazione completa ed omogenea sull`intero territorio nazionale». 
Secondo la senatrice Bugnano «le proroghe hanno creato storture anche in termini di evasione fiscale. Crediamo pertanto che l`attività professionale privata intramuraria debba essere disciplinata in modo omogeneo su tutto il territorio: é ora che le Regioni si mettano in regola una volta per tutte. 
 IL QUADRO Dopo anni di rinvii questa modalità operativa si doveva chiudere a giugno Il Governo si è impegnato a non reiterare il termine Intramoenia • L`attività intramoenia si riferisce alle prestazioni erogate dai medici di un ospedale, al di fuori del normale orario di lavoro, che utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell`ospedale a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa. Il medico è tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa, come tutte quelle sanitarie, è detraibile dalle imposte. Le prestazioni sono generalmente le medesime che il medico deve erogare, sulla base del suo contratto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, attraverso la normale operatività come medico ospedaliero. Al medico è concesso anche di operare all`esterno dell`ospedale (presso cliniche private ad esempio) in regime di intramoenia extramuraria.




kkkkkkkkkkkkkkkkk
Rapporto di lavoro. Sarà unico e a tempo pieno per tutti i medici del Ssn. E potrà essere esclusivo (con la relativa indennità) o non esclusivo (senza indennità), ma con piena possibilità di reversibilità a domanda (le modalità le deciderà il contratto). Per tutti sarà possibile la direzione di strutture semplici e complesse. I risparmi per i passaggi dall'intra all'extramoenia (con la perdita dell'indennità) dovranno finanziare i programmi aziendali per la riduzione delle liste d'attesa. Che dunque, è la speranza, non dovrebbero costare un euro in più.  Intramoenia. La libera professione intramoenia sarà possibile solo per chi ha scelto il rapporto esclusivo. Potrà essere svolta individualmente o in équipe e, comunque, con modalità che garantiscano all'azienda il recupero delle spese sostenute. Ma i medici potranno esercitarla solo dopo aver assicurato prestazioni e ore-lavoro sufficienti a coprire quelle previste per la riduzione delle liste d'attesa. I medici in esclusiva avranno però un'altra grande chance: oltre all'intramoenia, potranno svolgere consulenze e altre «attività occasionali».  Extramoenia. Per i medici non esclusivisti sarà possibile la libera professione extramoenia. Potranno svolgere tutte le attività libero-professionali che non configurino un rapporto di lavoro dipendente e non siano in «oggettivo» conflitto di interessi con l'attività istituzionale svolta per l'azienda sanitaria da cui dipendono. Sulle tariffe - che non potranno neppure in parte essere a carico del Ssn - deciderà l'Ordine.  Fisco. Giro di boa anche dal punto di vista fiscale: l'intramoenia resterà assimilata ai redditi da lavoro dipendente, ma solo fiscalmente e non per gli aspetti previdenziali. Chi invece esercita l'extramoenia potrà riaprire la partita Iva, che tutti i medici erano stati costretti a "chiudere" dopo la riforma ter del Ssn (Dlgs 229/1999).  Part-time. Deciderà l'azienda a quanti medici autorizzarlo, mentre le ore possibili le stabilirà il contratto. I medici potranno usufruire del part-time per particolari esigenze di famiglia o di salute e, una volta autorizzato, non potranno dirigere strutture, né esercitare la libera professione. E non avranno più diritto all'indennità di esclusiva.  Collegio di direzione. Fortemente voluto dai medici come contrappeso ai manager, dovrà esprimersi sugli atti del direttore generale che riguardano la dirigenza sanitaria. Il parere sarà obbligatorio e se il manager non lo rispetterà senza dare motivazioni precise, potrà anche essere rimosso.  Tempo definito. I medici a tempo definito potranno conservare il loro rapporto di lavoro a esaurimento, ma potranno anche optare per il tempo pieno o per l'esclusività.  Previdenza. Fino alla legge di riordino complessivo del sistema previdenziale, i dirigenti di struttura complessa (ex primari) potranno restare in servizio, se confermato annualmente, oltre i 67 anni di età. Il tetto massimo è stabilito ai 70 anni. Che però potrà arrivare a 72 anni per le attività di formazione e di didattica, ma non più anche per l'assistenza.  Universitari e altri dirigenti. Le regole del Ddl si applicano anche ai medici universitari che svolgono attività assistenziali nelle aziende ospedaliero-universitarie e nelle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. E valgono anche per tutto il personale della dirigenza sanitaria non medica (anche universitaria) che aveva comunque optato per l'esclusiva.  Ieri, tra l'altro, il ministro ha dato il via al decreto che ricostituisce la Commissione nazionale per la formazione continua. 

LO STATO GIURIDICO  Che cosa prevede la riforma  Rapporto di lavoro dipendente  E’ unico, a tempo pieno e può avere carattere esclusivo (con la corresponsione della relativa indennità che, in media, è di circa 700 euro mensili lordi) o non esclusivo (senza indennità). Le due tipologie sono reversibili ed entrambe consentono incarichi di direzione di strutture semplici o complesse.  Attività libero-professionale dei medici in esclusiva  II medico in esclusiva può svolgere la libera professione intramoenia all'interno dell'azienda o in strutture accreditate, con modalità che assicurino all'azienda il recupero degli oneri sostenuti. I redditi sono assimilati a quelli da lavoro dipendente. L'intramoenia è svolta prioritariamente per eliminare le liste d'attesa in base a programmi aziendali. AI medico in esclusiva sono consentite consulenze e altre attività occasionali.  Part - time  L'azienda, nei limiti della quota massima di organico della dirigenza stabilita dal contratto, può autorizzare i medici al part time con orari da definire nel contratto stesso e solo per particolari motivi di famiglia o di salute. Ai medici in part time non spetta l'indennità di esclusiva.  Collegio di direzione  Questo organismo formula parere obbligatorio sugli atti del direttore generale. Se questo non intende tenerne conto deve fornire un valido motivo, altrimenti può perdere il posto.  Medici universitari e professiani sanitarie  Le stesse regole previste per i medici del Ssn valgono per i medici universitari che svolgono attività assistenziali e per il personale della dirigenza sanitaria e universitaria non medica.  Attività libero-professionale: del medici non in esclusiva  II medico non esclusivo può svolgere tutte le attività libero-professionali che non configurino lavoro dipendente o conflitti d'interesse. Per I'extramoenia è possibile aprire la partita Iva. Le tariffe delle prestazioni sono decise dall'Ordine.  Medici a tempo definito  I medici a tempo definito al momento di entrata in vigore della nuova disciplina possono restare in servizio a esaurimento oppure optare per il tempo pieno con o senza esclusività.  Pensioni  Fino all'entrata in vigore del riordino previdenziale, gli ex primari possono restare in servizio oltre il 65° anno di età se l'azienda li confermerà di anno in anno e fino a 70 anni. Altri due anni (fino a 72) sono consentiti per attività di formazione e ricerca, ma non per l'assistenza. 

Da Il Sole-24 Ore” di Sabato 6 Luglio 2002, pag.19  
Farmaci: cresce ancora la polemica su truffe e illeciti  di Manuela Perrone  ROMA -- 
La condanna verso chi sbaglia unanime, insieme con il monito a non geralizzare. Qualcuno ammette e si difende, come gli informatori scientifici.  Altri contrattaccano, come i medici I famiglia e Farmindustria. L"'affaire comparaggio" è esploso in pieno, dopo Ia notizia che la Guardia di finanza sta indagando su presunti accordi illeciti a sette (o forse più) aziende farmaceuche e camici bianchi, veterinari e farmacisti compiacenti. E sta già facendo tremare mezza Italia, anche se i risultati degli accertamenti saranno noti solo tra qualche mese.  «Ho la coscienza tranquilla - ha affermato Giuseppe Del Barone, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (FnomCeo) - e parloa per la larga maggioranza dei medici». Certo, ha ammesso Del Barone, che il medico sia ossessionato dal marketing è un dato di fatto». 
Ma solo «un 2-3% nella massa» potrebbe essere interessato dal comparaggio. Per questo Del Barone ha invitato alla cautela, soprattutto sui congressi: «Spesso non si va a vedere il posto esotico, ma si va lì a parlare di medicina. E presto saranno eliminati i meeting che potrebbero sembrare turistici».  Per Mario Falconi, segretario nazionale della Fimmg (il maggior sindacato dei medici di famiglia), chi accetta regali dalle aziende e in cambio prescrive i loro prodotti è «un mascalzone». Ma, a suo avviso, sono colpevoli anche le istituzioni che «avrebbero potuto e dovuto produrre atti concreti per prevenire comportamenti illeciti e non lo hanno fatto», nonostante i ripetuti appelli.  Non solo. Falconi ha sottolineato «la strana coincidenza, con tutto il rispetto dovuto agli organi inquirenti, della notizia a ridosso di nuove decisioni sulla farmaceutica». E ha definito la giornata di ieri «sospettosamente favorevole agli affossatori del Ssn».  
 Anche Farmindustria, l'associazione delle aziende del farmaco, da un lato ha lodato l'iniziativa delle Fiamme gialle («Ogni violazione di legge va perseguita e sanzionata»), dall'altro si è detta «molto preoccupata» dalla concomitanza delle rivelazioni sulle indagini con la discussione a Palazzo Chigi del DI sulla spesa farmaceutica. Criticando le «criminalizzazioni di strumenti di politica industriale del tutto legittimi», come i convegni e il co-marketing.  Sulla difensiva gli informatori scientifici del farmaco (in attesa dell'Albo, previsto da un progetto di legge in discussione al Senato). «Uno su tre - ha spiegato Aldo Barbone, dirigente di Infoquadri, il sindacato di categoria - è ricattabile. 
Perché, su circa 25mila operatori, oltre 7mila hanno contratti irregolari, che correlano i compensi al numero di prodotti venduti». Mentre il contratto nazionale garantirebbe «la libertà di svolgere eticamente il proprio compito: informare correttamente sull'uso del farmaco».  
 Se Giuseppe Palumbo, presidente della commissione Affari sociali della Camera, ha ricordato di non chiamare in causa il comparaggio per spiegare l'entità della spesa sanitaria («Anche perchè non spendiamo più degli altri Paesi europei, spendiamo male»), il "collega” dell'Igiene e sanità del Senato, Antonio Tomassini, ha minimizzato: «Mali antichi come il mondo». Sulla stessa lunghezza d'onda, il sottosegretario alla Salute, Cesare Cursi, che ha parlato «isolate furberie all'italiana», che si sconfiggono con «un'infornazione trasparente». E Stefano Inglese, coordinatore del Tribunale dei diritti del malato ha auspicato: «Basta parole, e tempo di azioni concrete». 

Regolamento
per l’istituto della libera professione intramuraria
Capo I
Principi Generali
Premessa Generale e Normativa di riferimento
Il presente Regolamento Aziendale definisce le condizioni per l’esercizio dell’attività
libero professionale intramuraria ed è stato redatto con l’obiettivo di garantire la libera scelta
delle prestazioni sanitarie ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi
all’utenza.
Art. 1 - Definizione
Per attività libero professionale del personale medico e delle altre professionalità della
dirigenza del ruolo sanitario si intende l’attività che detto personale, individualmente e/o in
équipe, esercita fuori dall’orario di lavoro istituzionale, in regime ambulatoriale, di day
hospital, di day surgery o di ricovero nella struttura prevista dalla normativa vigente, in favore
e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi
sanitari integrativi.
Art. 2 - Principi
Il presente regolamento intende disciplinare l’esercizio ed i principi dell’attività libero
professionale nell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, rinviando per quanto in esso
non specificamente contemplato alle disposizioni nazionali e/o regionali.
Il regolamento dell’attività libero professionale intramoenia deve salvaguardare i sotto
indicati principi:
1. l’attività libero professionale è caratterizzata dalla libera scelta, da parte dell’utente,
del dirigente del ruolo sanitario o dell’équipe cui si richiede l’erogazione della
prestazione;
2. l’attività libero professionale deve essere esercitata in sinergia con le finalità proprie
dell’Azienda Ospedaliera, ponendosi come ulteriore offerta di prestazioni liberamente
stabilite dal professionista e formalizzate dall’Amministrazione. A livello di Presidio
può essere consentita purché nella stessa struttura venga svolta anche attività
istituzionale da parte di operatori appartenenti alla disciplina del professionista;
3. le prestazioni erogate in libera professione devono essere fruibili anche in regime
istituzionale, prevedendo le stesse modalità organizzative di erogazione e di esecuzione e
gli stessi livelli qualitativi. Le eventuali eccezioni a questi principi possono essere
preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale, su motivata richiesta del
professionista, sentito il parere della Direzione Sanitaria Aziendale, in merito
all’appropriatezza clinico/assistenziale e/o all’eventuale opportunità erogativa rispetto
alla programmazione aziendale;
2
4. non è consentita l’attività libero professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di
emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione;
5. è responsabilità diretta del Dirigente Medico la corretta registrazione e conservazione dei
referti per le prestazioni erogate in regime libero professionale;
6. va garantita a livello di équipe (U.O.), la possibilità di esercizio dell’attività libero
professionale per un volume di prestazioni in misura non superiore a quella istituzionale;
7. l’esercizio dell’attività libero professionale viene autorizzato dall’Azienda ed effettuato
di norma in spazi ed ore concordate con il professionista e la Direzione Sanitaria del
Presidio presso il quale si svolge l’attività con contestuale individuazione delle
attrezzature utilizzabili, anche allo scopo di non interferire con le esigenze di piena
funzionalità dei servizi, ma, al contrario, di esaltarne le potenzialità;
8. l’erogazione della prestazione in regime libero professionale è subordinata alle esigenze
di garantire in via prioritaria il regolare svolgimento dell’attività istituzionale ordinaria e
a tal fine l’Azienda attiva appositi organismi di verifica, costituiti in forma paritetica fra
dirigenti sanitari rappresentanti delle OO.SS. della dirigenza sanitaria e rappresentanti
dell’Azienda stessa;
9. l’attività libero professionale può essere svolta dai dipendenti del ruolo sanitario in
possesso di laurea, indipendentemente dal livello di inquadramento. In base alla
normativa vigente il personale universitario assegnato a Divisioni o Servizi
convenzionati potrà svolgere l’attività libero professionale intramoenia alle stesse
condizioni e modalità previste per il personale dipendente dell’Azienda Ospedaliera;
10. l’attività libero professionale è aggiuntiva rispetto all’attività svolta nel debito orario
complessivo e deve quindi essere effettuata al di fuori dell’orario di servizio, dell’orario
a garanzia degli obiettivi, dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica;
11. tutto il personale afferente ad Unità Operative presso le quali si svolge l’attività libero
professionale, anche se non direttamente coinvolto nell’esercizio di tale attività, è
comunque tenuto a prestare, nei limiti del normale orario di lavoro, ogni funzione
assistenziale al paziente che accede al regime libero professionale, nonché tutte le
attività di carattere generale volte ad assicurare il completamento della prestazione;
12. l’esercizio dell’attività libero professionale non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo
a carico dell’Azienda. Nel caso in cui la contabilità separata presenti un disavanzo il
Direttore Generale, previa valutazione della Commissione Paritetica prevista dall’art. 24,
assume tutti i provvedimenti necessari a partire dall’adeguamento delle tariffe,
dall’aumento della quota riservata all’amministrazione e fino all’eventuale sospensione
dell’erogazione delle prestazioni in libera professione.
Art. 3 - Forme d’esercizio della attività libero professionale
L’attività libero professionale intramoenia può esercitarsi nelle seguenti forme:
1. Ambulatoriale
Detta attività è esercitata in spazi non inferiori al 10% e non superiori al 20% di quelli
destinati all’attività istituzionale.
2. Attività in costanza di ricovero
La quota dei posti letto da utilizzare per l’attività libero professionale viene assicurata in
relazione all’effettiva richiesta, nella misura del 5% e comunque non superiore al 10% dei
posti letto della struttura.
E secondo le tipologie:
3
• Libera professione individuale caratterizzata dalla scelta da parte del singolo utente del
singolo professionista cui viene richiesta la prestazione.
• Libera professione d’équipe o divisionale caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a
pagamento da parte dell’utente singolo o associato, anche attraverso forme di
rappresentanza, all’équipe dell’ U.O. nei limiti delle disponibilità orarie concordate.
• Libera professione aziendale individuale o d’équipe, resa a favore dell’Azienda, è
caratterizzata dalla erogazione di prestazioni a pagamento commissionate da parte di
enti e/o società, persone giuridiche, ecc. Per l’erogazione di tali forme di prestazione
possono essere costituite dall’Azienda anche coordinamenti di più UU.OO. o parti,
anche singole, di esse.
• Attività di consulenza caratterizzata dalla emissione di prestazioni a pagamento rese in
forma individuale o in équipe per conto dell’Azienda anche all’esterno della struttura.
Tale forma di libera professione è regolamentata da apposito atto del Direttore
Generale, d’intesa con le OO.SS. della Dirigenza Sanitaria e in conformità a quanto
previsto dai contratti collettivi. Rientra nell’attività di consulenza così disciplinata
l’attività di certificazione medico-legale resa per conto dell’Istituto Nazionale degli
Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.
• Attività di consulto caratterizzata dalla erogazione di prestazioni a pagamento da parte
di professionisti a favore di singoli utenti. I consulti possono essere effettuati al
domicilio del paziente o presso la struttura di ricovero, compresa quella di
appartenenza del professionista che effettua la prestazione. Anche tale attività viene
normata dal Direttore Generale con apposito atto di natura regolamentare.
Le tipologie di cui sopra non debbono intendersi alternative tra di loro e possono essere
esercitate in più sedi.
Art. 4 - Personale coinvolto nell’esercizio dell’attività libero professionale
Sono soggetti destinatari della presente disciplina regolamentare:
1) Per quanto attiene alle disposizioni relative alla libera professione intramoenia e alle
modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità: il personale
medico, odontoiatra e laureato sanitario non medico (farmacisti, biologi, chimici, fisici e
psicologi) che hanno optato per la libera professione intramuraria.
2) Per quanto attiene alle disposizioni relative al riconoscimento economico “incentivante”
previsto per il personale comunque indispensabile per garantire l’esercizio della attività
libera professionale:
a) personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa quale personale
di supporto indiretto nell’ambito della normale attività di servizio ivi compreso il
Responsabile Sanitario aziendale U.O. Libera Professione;
b) personale della dirigenza Medica e Sanitaria che ha optato per l’attività intramoenia e
che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza abbia una limitata
possibilità di esercizio dell’attività libero professionale;
c) personale di ogni ruolo che collabora per assicurare l’esercizio della attività libero
professionale (già personale di sostegno);
d) personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che volontariamente e fuori
dall’orario di servizio partecipa all’attività di supporto dell’attività libero professionale
(supporto diretto).
4
Per quanto riguarda il personale di supporto indiretto del Comparto la partecipazione
all’attività di Libera Professione potrà dare titolo a compensi nel limite massimo di 2
mensilità lorde annue.
Sarà cura dei Responsabili delle diverse Unità Operative coinvolte comunicare
semestralmente al Responsabile U.O. Libera Professione l’elenco dei nominativi del
personale che ha collaborato per assicurare l’attività libero professionale al fine di consentire
la liquidazione dei proventi spettanti.
Capo II
Aspetti Organizzativi
Titolo I – Sedi di svolgimento della attività libero professionale intramuraria.
Art. 5 - Spazi e posti letto
La libera professione intramuraria per l’attività di cui all’art. 3, viene esercitata negli
spazi, e nelle fasce orarie concordate dai Responsabili di Unità Operativa, con i Responsabili
delle Strutture cui afferiscono gli spazi sulla base degli indirizzi della Direzione Strategica e
sentito il Consiglio dei Sanitari e comunque in modo da non interferire con l’attività
istituzionale.
Tale individuazione è da ritenersi non definitiva essendo possibili successive modifiche,
su proposta degli operatori sanitari interessati e della Direzione Sanitaria di Presidio, in
relazione all’effettiva domanda dell’utenza.
Gli speciali comfort alberghieri, fruibili soltanto a richiesta, sono da considerarsi
aggiuntivi.
Art. 6 - Disposizioni transitorie
Per l’attività libero professionale possono essere stipulate convenzioni con strutture
sanitarie pubbliche o con case di cura, limitatamente a quelle non accreditate, con le modalità
previste dall’art. 15 quinquies comma 2 lettera C Decreto Legislativo 502/92 così come
modificato dal Decreto Legislativo 229/99 nonché dalla DGR n. VII/3374 del 9/2/01 e
n.VIII/5162 del 25/7/2007.
Per l’attività libero professionale in regime di ricovero, fermo restando la
programmazione obbligatoria degli spazi e dei posti letto intramoenia ed i vincoli di cui
all’art. 1 comma 5 della Legge n. 662/1996, l’Azienda può reperire con tali atti
convenzionali:
- sale operatorie
- posti letto (camere di degenza)
- spazi orari per utilizzo di attrezzature diagnostiche o riabilitative
- personale sanitario integrativo in caso di accertata e documentata impossibilità a
garantire con proprio personale le necessarie attività di supporto alla attività libero
professionale.
Per l’attività libero professionale ambulatoriale (D. L.vo del 28/07/00 n°254 Art. 3 e
DGR n. VII/3374 del 9/2/01) fino a diverse disposizioni normative, il Direttore Generale,
qualora ne ravvisi l’interesse può autorizzare il Dirigente Sanitario, che abbia optato per
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l’esercizio intramurale della libera professione, ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico
dell’Azienda, studi professionali o ambulatori privati per lo svolgimento di tale attività, nel
rispetto delle norme che regolano l’attività libero professionale intramurale e quindi alle
seguenti condizioni:
- l’attività deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore Generale previa
definizione dei volumi di attività (ex art. 4 comma 6 D.M. 28/2/97) e può essere esercitata
in più sedi;
- le modalità di esecuzione sono le medesime previste nel presente regolamento per
l’attività ambulatoriale all’interno della struttura aziendale (condizioni di accesso,
informazione, criteri di riparto delle quote, responsabilità e vigilanza);
- le tariffe sono definite con l’Azienda e sono le stesse che vengono concordate per
identiche prestazioni da effettuarsi all’interno della struttura aziendale;
- il professionista deve emettere le ricevute sul bollettario aziendale all’atto della prestazione
o al completamento del piano di cura, e dovrà versare nelle casse della Azienda l’importo
corrisposto dall’utente entro il 15 del mese successivo a quello di erogazione della
prestazione;
- la gestione dell’attività è soggetta all’obbligo di specifica contabilizzazione al pari
dell’attività svolta all’interno della struttura aziendale.
Fermo restando per l’Azienda Sanitaria la possibilità di vietare l’uso degli studi
professionali nel caso di possibile conflitto di interessi o in presenza di situazioni di contrasto
con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell’Azienda.
Tutti gli spazi utilizzati per l’attività libero professionale intramoenia (strutture
aziendali, studi privati, poliambulatori convenzionati ecc.) sono considerati, ai fini
assicurativi, locali in uso all’Azienda.
Titolo II – Criteri d’uso e caratteristiche delle risorse
Art. 7 - Attrezzature
L’attività libero professionale intramoenia, sia in regime ambulatoriale che in regime di
degenza (day hospital – day surgery – degenza ordinaria) viene svolta utilizzando le
attrezzature normalmente destinate alla attività istituzionale, comprese quelle di sala
operatoria. Le tariffe applicate sono infatti remunerative dell’utilizzo delle suddette
attrezzature.
I calendari di accesso e le modalità di utilizzo delle attrezzature e della fruibilità degli
spazi indispensabili per erogare le prestazioni (sia da parte dei singoli operatori che
eventualmente dell’équipe), sono definiti dalla Direzione Sanitaria di Presidio secondo criteri
di equità di accesso da parte delle varie équipe in rapporto alla effettiva richiesta di
prestazioni a pagamento.
Il professionista autorizzato all’esercizio dell’attività libero professionale strumentale
che intenda utilizzare attrezzature e/o apparecchiature di sua proprietà è tenuto a sottoscrivere
una dichiarazione “liberatoria” diretta a sollevare l’Azienda da ogni onere economico e
responsabilità civile, penale e assicurativa. Detta dichiarazione è indirizzata al Direttore di
Presidio per il successivo inoltro al Responsabile U.O. Affari Generali e Legali e, per la
diversa tariffazione della prestazione, al Responsabile dell’U.O. Libera Professione
Aziendale.
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Art. 8 - Orari
L’attività libero professionale intramurale in regime ambulatoriale e in regime di
ricovero viene svolta fuori orario di servizio o in regime di badge inserito, se svolta presso le
strutture aziendali, con l’attribuzione del debito orario calcolato sulla base del tempo medio
delle prestazioni indicato nelle specifiche schede di autorizzazione per ciascuna prestazione e
in orari distinti dalla attività istituzionale; non può essere svolta nelle ore in cui il
professionista è reperibile o di guardia.
Art. 9 - Personale Dirigenza Medica, Sanitaria e supporto diretto
Il personale infermieristico, tecnico e di riabilitazione, nonché ogni altra figura
professionale che intende partecipare all’esercizio dell’attività libero professionale al di fuori
dell’orario di servizio deve esprimere la propria volontaria adesione che avrà validità annuale.
Questo si manifesta tramite la costituzione di un elenco del personale dichiaratosi
disponibile, articolato per profilo professionale.
Il personale di supporto diretto è scelto, di norma a rotazione, tra il personale che esegue
normalmente la prestazione in regime ordinario, dal professionista titolare dell’attività stessa;
la rotazione è programmata dal Capo Sala del settore.
Qualora il personale di un determinato settore non fosse disponibile, il SITR individuerà
il personale necessario, operante in aree omogenee, dall’elenco fornito dal Servizio Risorse
Umane.
Non può partecipare:
- il personale part-time che non abbia maturato 2 anni di servizio con rapporto di lavoro parttime;
- il personale part-time che abbia superato 30 ore annue di attività di supporto diretto, fatte
salve diverse disposizioni regolamentari;
- il personale in orario ridotto a seguito di maternità;
- il personale assente a titolo diverso: malattia, permessi, aspettativa senza assegni.
Il personale di supporto diretto effettuerà la prestazione previa timbratura. L’orario
effettuato verrà certificato dal foglio di lavoro sottoscritto dal professionista.
Il Servizio Risorse Umane, provvederà in base alle indicazioni del foglio di lavoro
trasmesso dal professionista, ad aggiungere al normale orario di servizio, il debito contratto.
Eventuale credito orario derivante da tale attività verrà azzerato in quanto già remunerato
come attività di supporto libero professionale.
La prestazione effettuata dal personale di supporto diretto comprende la preparazione e
il ripristino della struttura utilizzata, per quanto di competenza (strumentario chirurgico,
apparecchiature elettromedicali, carrelli, ecc..).
Per quanto riguarda il personale della Dirigenza Medica e Sanitaria, l’attività libero
professionale non potrà essere esercitata in occasione:
- dell’effettuazione dei turni di pronta disponibilità o di guardia;
- di servizio con impegno ridotto;
- di assenze dal servizio effettuabili a titolo di:
- malattia;
-·astensioni dal servizio ai sensi della Legge 1204/71;
- permessi retribuiti (che interessano l’intero arco della giornata);
- aspettative non retribuite.
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Qualora l’attività libero professionale risulti prestata in una delle condizioni ostative
elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall’Azienda, che valuterà, altresì, l’adozione
degli opportuni, ulteriori provvedimenti collegati all’inadempienza rilevata.
Capo III
Accesso all’attività libero professionale e caratteristiche
del rapporto di lavoro intra ed extra moenia.
Art. 10 - Condizioni di accesso all’attività libero professionale
L’accesso del professionista all’attività libero professionale è subordinata al
provvedimento autorizzativo reso dal Responsabile dell’U.O. Libera Professione previo
parere favorevole del Responsabile Medico di Presidio.
L’accesso è consentito al verificarsi delle seguenti condizioni:
- la determinazione concordata tra professionista e Responsabili di CDR e fra questi e i
Responsabili di Presidio e/o Struttura, dei volumi di attività libero professionale in
rapporto al volume di attività istituzionale comunque da garantire; in ragione di ciò, e
sentito il parere dei Responsabili di CDR, dovrà essere realizzata la piena
programmazione del funzionamento delle strutture e delle apparecchiature e attrezzature;
- la conseguente previsione della tendenziale eliminazione delle liste d’attesa; allo scopo di
monitorare l’andamento delle liste d’attesa si deve prevedere una distinta registrazione
delle “liste” relative sia alla attività istituzionale, sia a quella libero professionale; in
particolare, per quanto concerne l’attività libero professionale, occorre prevedere una
puntuale registrazione delle prenotazioni e delle prestazioni effettuate;
- i Direttori Medici di Presidio e/o Struttura provvedono a monitorare l’andamento delle
liste d’attesa a seguito dell’attivazione dall’attività libero professionale intramuraria; se si
riscontra che l’attività libero professionale intramuraria incide negativamente
sull’organizzazione del lavoro istituzionale su segnalazione dei predetti Responsabili,
l’Azienda adotterà le iniziative necessarie per l’eliminazione dell’inconveniente;
- l’eventuale ricovero in regime di degenza ordinaria dei pazienti ambulatoriali paganti,
deve avvenire osservando rigorosamente la programmazione e le modalità in atto per i
ricoveri ordinari (comma 8, art. 3 Legge 724/94), non costituendo il rapporto libero
professionale ambulatoriale criterio di accesso privilegiato per il possibile successivo
ricovero;
Art. 11 - Durata - Rinnovo e Revoca dell’Opzione
Ogni professionista dell’Azienda è informato delle condizioni di esercizio dell’attività
libero professionale prevista dal presente regolamento.
L’attività libero professionale intramoenia è prestata di norma nella disciplina di
appartenenza o in disciplina equipollente.
Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza,
non può esercitare l’attività libero professionale nella propria struttura o nella propria
disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del
Consiglio dei Sanitari e delle OO.SS. della dirigenza medica e/o sanitaria maggiormente
rappresentative, ad esercitare l’attività in altra struttura dell’Azienda o in altra disciplina
8
sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di un anzianità di servizio
di cinque anni nella disciplina stessa.
Al fine di esercitare l’attività libero professionale intramoenia, il professionista deve
essere in possesso della specializzazione nella disciplina o di una anzianità di servizio di
almeno 5 anni nella disciplina stessa.
I Dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto esclusivo possono optare entro il
30 novembre di ciascun anno per il rapporto di lavoro non esclusivo con effetto dal 1°
gennaio dell’anno successivo come previsto dal D.L. 81/2004 convertito in L. 138/2004.
Art. 12 - Richiesta di attivazione della Libera Professione intramuraria
Il professionista che intende avviare la libera professione di cui al presente
regolamento deve presentare domanda all’U.O. Libera Professione tramite il Presidio di
appartenenza indicando generalità e U.O. in cui presta l’attività ordinaria.
La domanda deve altresì indicare:
- la disciplina in cui si intende esercitare la libera professione;
- il tipo della/e prestazioni;
- la sede e gli orari in cui si intende esercitare la libera professione;
- l’eventuale utilizzo di personale di supporto (qualifica e numero);
- l’eventuale utilizzo di attrezzature e apparecchiature e la proprietà delle stesse;
- l’eventuale composizione dell’équipe con l’indicazione del referente;
- la tariffa che si intende applicare o l’onorario medico che si intende percepire.
Il Responsabile Medico di Presidio e/o Struttura deve istruire con espressione del
parere, tutte le domande presentate.
L’autorizzazione viene di norma concessa dall’U.O. Libera Professione entro 30 giorni
dal ricevimento della domanda, fatti salvi eventuali impedimenti motivati e comunicati
all’interessato a cura del Responsabile della U. O. stessa nei termini previsti dalla legge.
Art. 13 - Caratteristiche del rapporto di lavoro per il dirigente sanitario che ha
optato per l’extramoenia
Il professionista che ha optato per la libera professione extramoenia non può
esercitare, sotto qualsiasi forma, la libera professione intramoenia, anche se di natura
occasionale e periodica, a favore o all’interno di strutture pubbliche, ivi comprese quelle di
appartenenza, o private accreditate anche parzialmente o provvisoriamente.
Capo IV
Tariffe
Art. 14 - Criteri generali di definizione della tariffa a carico dell’utente
La modalità di costruzione delle tariffe per l’attività libero professionale intramuraria,
nelle forme di esercizio previste, deve tenere conto:
- dei principi espressi dagli obiettivi generali del presente regolamento;
- del principio secondo il quale nessun ulteriore onere è dovuto dall’utente quando le
prestazioni sono ricomprese nelle tariffe dei DRG e quando, in seguito all’insorgere di
complicazioni del quadro clinico, il medesimo necessiti di rilevanti prestazioni non
9
preventivate. Al verificarsi di questa ultima fattispecie, a scelta del paziente, si potrà
procedere alla chiusura della cartella clinica relativa al ricovero in regime libero
professionale ed all’apertura di una nuova cartella in regime ordinario, o in alternativa,
alla ridefinizione con il paziente stesso di un diverso preventivo di spesa, sempre in
regime libero-professionale, in relazione alla variazione di tariffa del DRG.
Nel caso in cui il paziente, ricoverato in regime ordinario chieda l’erogazione delle
prestazioni in regime libero professionale, si dovrà provvedere, ugualmente, alla chiusura
della cartella clinica in regime di ricovero ordinario ed all’apertura di una nuova cartella
in regime di ricovero libero professionale.
Le tariffe per prestazioni ambulatoriali sono definite nel rispetto del minimo previsto
dal nomenclatore tariffario vigente e nel rispetto del minimo del compenso fissato dagli ordini
professionali.
Le tariffe devono comunque essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda
per l’effettuazione della prestazione.
Art. 15 - Individuazione dei fattori che concorrono alla determinazione della
tariffa per l’attività ambulatoriale
I fattori che concorrono alla determinazione della tariffa sono:
a) onorario (al lordo) del/i professionista/i;
b) quota per il personale di supporto che partecipa fuori orario di servizio;
c) incentivi del personale di cui all’ex art. 8 – 1° comma D.M. 28/02/97 all’art. 4 - 1°
comma del D.M. 31/07/97 (fondo aziendale) art. 57 comma 2 lettera c-i CCNL 8/6/2000;
d) costi aggiuntivi per materiale di consumo (quota aziendale);
e) costi diretti ed indiretti compresi i costi non preventivati e i costi per ammortamento e
utilizzo delle attrezzature e apparecchiature (quota aziendale);
f) oneri riflessi.
La valorizzazione dei fattori su indicati è la seguente:
1) il compenso del/i professionista/i è proposto dallo stesso e autorizzato dal Responsabile
dell’U.O. Libera Professione nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 14 del presente
regolamento;
2) al personale di supporto diretto, che partecipa fuori orario di servizio, viene riconosciuta
una quota lorda corrispondente al 9% dell’onorario medico e comunque una quota non
inferiore al compenso orario previsto per il personale di supporto indiretto di pari
qualifica. Per le prestazioni ad alto utilizzo di personale tecnico (es. radiodiagnostica,
fisioterapia, ecc.) la quota di pertinenza, eventualmente maggiorata, garantita la quota
aziendale, viene contrattata direttamente con il personale Dirigente laureato e tramite una
ridistribuzione dell’onorario;
3) al personale Dirigente laureato che interviene come supporto indiretto (medici, chimici,
fisici, biologi), che ha optato per la libera professione intramoenia e che non svolge
attività libero professionale propria, né in forma individuale, né come équipe, né
sottoforma di consulenze (compresa l’attività di certificazione medico legale resa per
conto dell’INAIL) e consulti ovvero che ha esercitato attività libero professionale con
proventi non superiori alla quota di pertinenza, ai caposala, al personale infermieristico e
ausiliario dei settori di degenza e a quello infermieristico e tecnico - sanitario dei servizi
che non percepisce introiti derivanti da attività libero professionale fuori orario di
servizio, viene riconosciuta una quota, calcolata esclusivamente sui proventi derivanti
dall’attività svolta presso le strutture aziendali, pari al 5% dell’onorario (quota medici +
personale di supporto diretto) e viene così ripartita:
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il 4% viene suddivisa per il 30% tra il personale Dirigente laureato il 70% tra il
personale del comparto su proposta della Direzione Sanitaria del Presidio di riferimento
sentiti i Responsabili delle U.O.;
il restante 1% andrà a costituire per ogni Presidio e/o Struttura erogatrice di prestazioni,
un distinto fondo che andrà suddiviso tra il Personale Dirigente Medico appartenente alla
Direzione Sanitaria del Presidio e/o Struttura di riferimento;
4) un ulteriore fondo pari al 5% dell’onorario viene destinato al personale della Dirigenza
Medica e Sanitaria che ha una limitata possibilità di esercizio della Libera Professione
intramuraria con esclusione dei Dirigenti di cui al punto 3);
5) al personale del comparto appartenente al ruolo amministrativo che collabora
all’esercizio della libera professione, viene riconosciuta una quota pari al 2%
dell’onorario. Tale quota verrà suddivisa con riferimento alle prestazioni effettivamente
svolte tra il personale di cui all’art. 4.
A tutto il personale destinatario del riconoscimento economico “incentivante” viene richiesto
un prolungamento orario proporzionale al rapporto fra gli introiti di competenza e il valore
orario medio indicato per ciascun profilo professionale nella tabella allegata al presente
Regolamento.
6) per i costi diretti e indiretti l’Azienda trattiene una quota che si differenzia a seconda della
tipologia di prestazione effettuata ed in particolare:
visite specialistiche = 5% della tariffa
prestazioni non strumentali = 9% della tariffa
prestazioni a basso utilizzo di tecnologie = 13% della tariffa
prestazioni a medio utilizzo di tecnologie = 17% della tariffa
prestazioni a alto utilizzo di tecnologie = 23% della tariffa.
Per quanto riguarda le prestazioni erogate presso gli studi privati i costi diretti e
indiretti trattenute dall’Azienda corrispondono al 2.5% della tariffa.
i compensi al personale e i fondi sono da intendersi al lordo degli oneri riflessi che verranno
portati in detrazione nella misura forfettaria dell’10%.
La valorizzazione dei fattori di cui sopra può essere aggiornata annualmente e sulla
base della contabilità analitica del Controllo di Gestione.
Art. 16 - Individuazione dei fattori che concorrono alla determinazione della
tariffa per l’attività in costanza di ricovero
I fattori che concorrono alla determinazione della tariffa sono:
a) onorario (al lordo) del/i professionista/i;
b) quota per il personale di supporto che partecipa fuori orario di servizio;
c) costi correlati alla degenza e al funzionamento complessivo della camera operatoria;
d) eventuale costo del materiale protesico (protesi vascolari, ortopediche, acustiche, ecc.)
non utilizzate nell’attività istituzionale, calcolato per la parte eccedente i costi medi della
protesi di normale utilizzo;
e) eventuali costi per servizi aggiuntivi legati alla scelta da parte dell’utente, su specifica
richiesta, di ottenere iter diagnostici agevolati;
f) eventuale, maggior costo, per giornata di degenza, dovuto all’utilizzo di camere dotate di
elevato comfort alberghiero;
g) oneri riflessi.
La valorizzazione dei fattori su indicati è la seguente:
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1) il compenso del/i professionista/i è proposto dallo stesso e autorizzato dal Responsabile
dell’Ufficio Libera Professione Aziendale nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 15 del
presente regolamento;
2) al personale di supporto diretto, che partecipa fuori orario di servizio, viene riconosciuta
una quota lorda corrispondente al 9% dell’onorario medico e comunque una quota oraria
non inferiore al compenso orario previsto per il personale di supporto indiretto di pari
qualifica;
3) nel fondo aziendale rientrano gli incentivi di cui al personale indicato all’art. 4, comma 2,
lettera a), b) e c), con le stesse modalità specificate all’art. 15, punti n. 2, 3, 5;
4) i costi correlati alla degenza e al funzionamento complessivo della sala operatoria, che
costituiscono la quota di partecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino,
ammontano al 30% del DRG;
5) il costo del materiale protesico di cui al punto e) dipende dalla tipologia della protesi
impiantata;
6) il costo per consulenze o consulti richieste dall’utente ad un professionista non
partecipante all’équipe è regolamentato da specifica disposizione del Direttore Generale
ed è da considerarsi aggiuntivo;
7) la richiesta di iter diagnostico agevolato da parte dell’utente, a garanzia del trend delle
liste di attesa, comporta un costo aggiuntivo
8) il costo aggiuntivo per ottenere un comfort alberghiero elevato, viene stabilito nella
misura indicata dall’Azienda;
9) i compensi al personale e i fondi sono da intendersi al lordo degli oneri riflessi che
verranno portati in detrazione nella misura dell’10%.
10) l’eventuale compenso per l’assistenza post-operatoria dedicata dovrà essere evidenziata
nella costruzione della tariffa sulla base delle indicazioni fornite dal professionista.
La valorizzazione dei fattori di cui sopra può variare annualmente sulla base della
contabilità analitica del Controllo di Gestione.
Art. 17 - Determinazione della tariffa a favore di pazienti non assistiti dal Servizio
Sanitario Nazionale
Per l’esecuzione di prestazioni effettuate in costanza di ricovero a favore di utenti non
assistiti dal S.S.N. la tariffa calcolata nei modi di cui agli art. 16, deve contemplare il 100%
del valore del DRG corrispondente alla prestazione anziché il 30%.
CAPO V
Consulenze e Consulti
Libera Professione Aziendale
Art. 18 - Attività di consulenza
L’attività di consulenza nei servizi sanitari di altra Azienda, Istituzione o Enti Pubblici
o presso Istituzioni pubbliche non sanitarie con i quali l’Azienda ha stipulato a tal fine
appositi accordi, è riservata ai dirigenti che hanno optato per l’attività libera professionale
intramoenia.
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Ove l’attività abbia luogo fuori dell’orario di lavoro è considerata attività libero
professionale intramoenia.
L’accordo tra Azienda ed Istituzione deve prevedere la quantità presunta e la tipologia
delle prestazioni, la tariffa delle prestazioni e la modalità di versamento all’Azienda.
Anche per l’attività di consulenza erogata in regime libero professionale, si applica la
quantificazione del compenso dovuto al dipendente determinata dal CCNL.
Art. 19 - Attività di consulto
I consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente con le modalità stabilite dal
Direttore Generale, con apposito atto regolamentare.
Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza, e in ogni caso, fuori
dell’orario di lavoro.
L’onorario del consulto, fissato dall’Azienda d’intesa con il Dirigente interessato, deve
essere riscosso dal Dirigente che ha reso il consulto e versato dallo stesso all’Azienda che
provvede successivamente ad attribuire una quota al dirigente medesimo. Il dirigente che
effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettario
messo a disposizione dell’Azienda.
La percentuale del compenso del consulto dovuto al dipendente è determinata dal
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
Art. 20 – Attività libero professionale aziendale
Trattasi di prestazioni vendute dall’Azienda a strutture terze, pubbliche o private, e
svolte con l’utilizzo di risorse produttive aziendali (strutture, attrezzature, personale, ecc.).
L’Azienda contratta con la struttura richiedente la tipologia, il volume di attività da
garantire e la relativa tariffa; contratta altresì con il/i professionista/i coinvolti le rispettive
quote di pertinenza. Tali prestazioni vengono svolte fuori orario di servizio, negli orari e negli
spazi concordati con la Direzione Sanitaria.
CAPO VI
Aspetti operativi
Art. 21 - Informazione ai cittadini
L’Azienda assicura una adeguata informazione ai cittadini per favorire l’accesso
all’attività libero professionale; allo scopo vengono individuati numeri telefonici
specificatamente dedicati.
Inoltre, per l’attività ambulatoriale/strumentale lo “sportello informativo” è collocato
presso i centri di prenotazione delle visite specialistiche.
Per l’attività in costanza di ricovero, l’informazione è fornita dall’U.O. Libera
Professione Aziendale, dalla Direzione Sanitaria di Presidio, dalle segreterie di Reparto,
qualora demandate dal professionista, o dal professionista stesso.
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Art. 22 - Divieti
Il Dirigente non può adottare in servizio comportamenti tali da favorire direttamente o
indirettamente la propria attività libero professionale.
Agli operatori coinvolti è inoltre vietato:
a) usare i ricettario unico regionale di cui al D.M. 350/88 e successive modifiche ad
integrazione;
b) riscuotere direttamente quanto dovuto dall’utente, salvo per i consulti, e per i casi
espressamente autorizzati;
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché
tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
In questi casi, la tariffa risulta ridotta nella misura corrispondente all’onorario, ferme
restando le quote di competenza delle altre categorie di personale.
E’ incompatibile l’espletamento dell’attività Libero Professionale da parte del
Dirigente che risulti in debito orario; in questo caso l’Azienda prenderà gli opportuni
provvedimenti anche con riferimento all’espletamento dell’attività libero professionale. In
particolare, previa segnalazione scritta dagli Uffici preposti ai controlli sulle rilevazioni delle
presenze, in caso di prestazioni fatte in orario di servizio, ovvero, di situazione di debito
orario, si procederà alla rivalsa di quanto indebitamente percepito dal professionista per la
prestazione resa in libera professione.
Art. 23 - Modalità di pagamento della tariffa da parte dell’utenza
Le prestazioni libero professionali ambulatoriali vengono pagate prima della loro
effettuazione.
Il rilascio della ricevuta fiscale esente IVA (ai sensi dell’art.10 comma 18 del D.P.R.
633/72 e successive modifiche) avviene all’atto del pagamento da effettuarsi presso le casse
aziendali.
L’utilizzo del Bollettario Aziendale per l’emissione di ricevute fiscali è consentito solo
per la riscossione dei consulti e solo ai professionisti autorizzati all’effettuazione di
prestazioni presso gli studi professionali o ambulatori privati.
In questi casi e negli ambulatori territoriali del Dipartimento di Salute Mentale,
l’utente versa l’importo dovuto direttamente al professionista che provvede a rilasciare la
ricevuta fiscale all’atto della prestazione o al completamento del piano di cura e a depositare
l’intera somma corrisposta nelle casse dell’Azienda entro il giorno 15 del mese successivo
all’effettuazione della prestazione.
In ciascun Presidio verranno definite le modalità più funzionali.
Prima di effettuare prestazioni libero professionali in costanza di ricovero, il
professionista, deve acquisire conferma scritta di accettazione dell’importo dovuto da parte
dell’utente. Il mancato adempimento del predetto onere comporta che l’Azienda non potrà
essere ritenuta responsabile del mancato introito dei compensi di spettanza del professionista,
dovuti alla carenza di tale documento; inoltre, l’Azienda potrà rivalersi, nello stesso caso e nei
confronti del medesimo professionista, per le quote destinate alla copertura dei costi sostenuti.
Il pagamento della prestazione avviene di norma al momento dell’accettazione previo
rilascio da parte di un operatore dell’équipe di un apposito modulo di distinta di pagamento da
presentare allo sportello delle casse aziendali.
All’utente pagante viene rilasciata ricevuta cartacea cui seguirà, se richiesta, fattura
emessa dall’ U.O. Economico - Finanziaria da inviare al domicilio dello stesso.
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Nel caso di attività rese dall’Azienda per l’erogazione di prestazioni ad essa
commissionate, verrà rilasciata direttamente fattura emessa a carico del richiedente.
Art. 24 - Commissione paritetica
Allo scopo di prevenire eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi tra
l’esercizio dell’attività libero professionale e l’esercizio dell’attività svolta ai fini istituzionali,
viene costituita una Commissione paritetica così composta:
- n. 4 rappresentanti dell’Azienda esperti in problematiche gestionali e giuridiche;
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali mediche e/o sanitarie maggiormente
rappresentative.
Detta Commissione esprimerà parere su tutte le situazioni che risulteranno innovative
rispetto all’esperienza già acquisita ed ai provvedimenti da assumere per ottimizzare la Libera
Professione.
Art. 25 - Controllo
L’Azienda provvede all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del presente
regolamento attraverso periodiche verifiche. Tali verifiche potranno essere indirizzate anche
all' appropriatezza delle prestazioni rese in regime libero professionale, ai tempi di attesa delle
stesse come da DGR n° VIII/9581/2009, nonché ad eventuali specifici accertamenti nelle
strutture sanitarie private e presso gli studi privati.
Capo VII
Disposizioni finali
Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto delle norme di cui all’allegata
appendice normativa; nel caso di sopravvenute nuove disposizioni normative in materia, esso
si intende conseguentemente integrato e modificato in conformità alle nuove regole e dopo
ulteriore confronto tra le OO.SS. e l’Azienda.
E’ fatta salva la possibilità per la Direzione Generale di adottare con specifici atti
norme attuative e di dettaglio riguardanti la materia anche alla luce di nuove organizzazioni
aziendali.
La Commissione di cui all’art. 24, può formulare proposte di modifica del presente
regolamento che, se approvate, dovranno avere applicazione entro 3 mesi dall’approvazione.
Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente e ne è la logica
conseguenza temporale.
Esso assume la stessa valenza del contratto integrativo aziendale, del quale
costituisce parte integrante anche rispetto alla validità temporale.
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Appendice normativa
Le norme fondamentali di riferimento sono le seguenti:
- Legge 412 del 30/12/91, art. 4, 7° comma;
- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni,
art. 4, 10° e 11° comma;
- Circolare Regionale n. 22/SAN dell’08/05/95;
- Legge 662 del 23/12/96, art. 1;
- Decreto Ministro Sanità 28/02/97;
- Decreto Ministro Sanità 11/06/97;
- Legge Regionale n. 31 del 11/07/97;
- Decreto Legislativo 20/06/97 convertito in Legge n. 272 del 07/08/97;
- Decreto Ministro Sanità 31/07/97 pubblicato in G.U. n. 181 del 05/08/97;
- Decreto Ministro Sanità 31/07/97 pubblicato in G.U. n. 204 del 02/09/97;
- Decreto Legislativo 02/09/97 n. 314, art. 2;
- Decreto Ministro Sanità 28/11/97;
- Decreto Legislativo 29/04/98 n. 124, art. 3, 12° comma, lett. a);
- Decreto Ministro Sanità 03/08/98;
- Legge 30/11/98 n. 419 art. 2, lett. q);
- Legge n. 448 del 23/12/98, art. 72;
- Circolare Ministro delle Finanze n. 69/E del 25/03/99;
- Decreto Legislativo 19/06/1999 n.229, art. 13 (ex art.15 DL 30/12/92, n. 502);
- Delibera Giunta Regionale 21/02/00 n.48413 (partecipazione regionale alla spesa
del cittadino per le prestazioni di ricovero in regime l.p.)
- CCNL 08/06/00;
- DPCM 27/03/00;
- Decreto Legislativo 254 del 28/07/00
- Delibera Giunta Regionale n. VII/3374 del 09/02/01;
- Legge 20/06/03 n.141 (proroga termini studio privato)
- Legge n. 138/2004 (reversibilità dell’opzione)
- Delibera Giunta Regionale del 5/04/06 n VII/2308 (linee guida regionali)
- Delibera Giunta Regionale del 25/07/07 n. VIII 5162
- Legge n.120 del 3/8/07
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VALORE ORA PER IL PROLUNGAMENTO DI ORARIO
DOVUTO
PERSONALE
DIRIGENTE
DIRIGENTE DI
STRUTTURA
COMPLESSA € 200,00
DIRIGENTE DI SSVD € 170,00
DIRIGENTE € 130,00
PERSONALE NON
DIRIGENTE
CATEGORIA A € 24,00
CATEGORIA B € 26,00
CATEGORIA BS € 27,00
CATEGORIA C € 30,00
CATEGORIA D € 34,00
CATEGORIA DS € 36,00