‘La fase transitoria e’ finita. Con la libera professione dei medici si fa sul
serio’. Basta deroghe per l’ ‘intramoenia allargata’, la possibilita’ per i medici ospedalieri di fare visite private fuori, se l’ospedale non ha spazi per l’attivita’ privata.Lo stop arriva dal ministro della Salute Renato Balduzzi
serio’. Basta deroghe per l’ ‘intramoenia allargata’, la possibilita’ per i medici ospedalieri di fare visite private fuori, se l’ospedale non ha spazi per l’attivita’ privata.Lo stop arriva dal ministro della Salute Renato Balduzzi
che in un’intervista al Corriere della Sera sottolinea che non ci sara’ un’altra deroga dopo l’emendamento Pd approvato in Senato che ha anticipato la scadenza del doppio regime al 30 giugno 2012 rispetto a quella del 31 dicembre 2012 prevista dal Milleproroghe.
N.B. Il Ministro Balduzzi è stato l'artefice dell'attuale regolamentazione varata per conto del ministro Rosi Bindi nel 1999. Chiaro?
Dopo la Camera, anche l’Aula di Palazzo Madama ha dato il via libera, questa mattina, con 237 sì, 35 no e 2 astenuti, al decreto legge contenente proroghe in materia sanitaria e che, in particolare, ritarda al 31 dicembre 2012 lo stop dell'intramoenia allargata. A patto che questa sia l’ultima proroga. Slitta di un anno l'obbligo di assicurazione per i medici.
Avete capito bene, questa seconda proroga sarà l'ultima dell'anno. Ma vaffa.
Il ministro annuncia anche che proporra’ un emendamento alla legge sul governo clinico per modificare la scelta dei primari: ‘occorre una graduatoria dei candidati, anziche’ una terna’, e serve una commissione giudicante ‘presieduta dal direttore sanitario dell’azienda e da due primari sorteggiati’.
Insomma, Balduzzi riuscirà a fare il miracolo, lui ne è certo.Intanto sarebbe bene che ci precisasse le sanzioni per gli inadempienti e coloro che attuano vere e proprie frodi in danno del servizio pubblico.
Dovrà ripagare 11.648 euro per aver violato l’obbligo di esclusività, contrattualmente retribuito, assunto nei confronti dell’amministrazione sanitaria.
E’ la condanna pronunciata dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti nei confronti di un dirigente medico della Asl 3 di Foligno. Il procuratore regionale Fernanda Fraioli aveva aperto un’istruttoria dopo una segnalazione da parte della direzione generale della Asl. In merito alla posizione del dirigente medico è emerso lo svolgimento dell’attività professionale presso una clinica di Padova, privata e convenzionata, nel 2005 e nel 2006, senza comunicazioni di sorta all’azienda sanitaria di appartenenza. L’ipotesi che si è venuta a configurare è stata, quindi, quella di una violazione dell’obbligo di servizio contratto con l’azienda di cui è dipendente. Dalla sua assunzione fino alla fine del 2007, in particolare, in base alla ricostruzione della magistratura contabile, il medico aveva un contratto di rapporto esclusivo con la Asl 3, che nel 2006 lo aveva anche autorizzato, come previsto dalla legge, a svolgere attività libero professionale intra moenia. La scelta di un rapporto non esclusivo con la Asl da parte del dirigente medico c’è stata, ma, come ricostruito dalla procura, decorreva solo dall’inizio del 2008. Va detto che l’obbligo di esclusività viene remunerato per legge con un’indennità aggiuntiva, corrisposta in questo caso in misura pari a 11.648 euro tra il 2005 e il 2006, ossia nel periodo in cui sono state rilevate anche prestazioni professionali presso la clinica privata. Secondo la procura, la violazione dell’obbligo di eslcusività ha quindi comportato in automatico un danno erariale quantificabile proprio nelle indennità aggiuntive percepite
Riconosciuto anche il dolo in quanto, ragionano i magistrati, “entro il 30 novembre di ogni anno i dirigenti sanitari possono optare per il tipo di rapporto, esclusivo o non esclusivo, con cui intendono svolgere la propria attività dipendente dal primo gennaio dell’anno successivo”
Come si vede, una modestissima condanna a restituire la somma ricevuta per l'esclusiva non rispettata e per il dolo, vale a dire non è riconosciuta una vera e propria frode, che porterebbe a una condanna penale.
Insomma, bazzecole e non certo per colpa del giudice, sia chiaro.
Regolamento
per l’istituto della libera professione intramuraria
Capo I
Principi Generali
Premessa Generale e Normativa di riferimento
Il presente Regolamento Aziendale definisce le condizioni per l’esercizio dell’attività
libero professionale intramuraria ed è stato redatto con l’obiettivo di garantire la libera scelta
delle prestazioni sanitarie ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi
all’utenza.
Art. 1 - Definizione
Per attività libero professionale del personale medico e delle altre professionalità della
dirigenza del ruolo sanitario si intende l’attività che detto personale, individualmente e/o in
équipe, esercita fuori dall’orario di lavoro istituzionale, in regime ambulatoriale, di day
hospital, di day surgery o di ricovero nella struttura prevista dalla normativa vigente, in favore
e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi
sanitari integrativi.
Art. 2 - Principi
Il presente regolamento intende disciplinare l’esercizio ed i principi dell’attività libero
professionale nell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, rinviando per quanto in esso
non specificamente contemplato alle disposizioni nazionali e/o regionali.
Il regolamento dell’attività libero professionale intramoenia deve salvaguardare i sotto
indicati principi:
1. l’attività libero professionale è caratterizzata dalla libera scelta, da parte dell’utente,
del dirigente del ruolo sanitario o dell’équipe cui si richiede l’erogazione della
prestazione;
2. l’attività libero professionale deve essere esercitata in sinergia con le finalità proprie
dell’Azienda Ospedaliera, ponendosi come ulteriore offerta di prestazioni liberamente
stabilite dal professionista e formalizzate dall’Amministrazione. A livello di Presidio
può essere consentita purché nella stessa struttura venga svolta anche attività
istituzionale da parte di operatori appartenenti alla disciplina del professionista;
3. le prestazioni erogate in libera professione devono essere fruibili anche in regime
istituzionale, prevedendo le stesse modalità organizzative di erogazione e di esecuzione e
gli stessi livelli qualitativi. Le eventuali eccezioni a questi principi possono essere
preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale, su motivata richiesta del
professionista, sentito il parere della Direzione Sanitaria Aziendale, in merito
all’appropriatezza clinico/assistenziale e/o all’eventuale opportunità erogativa rispetto
alla programmazione aziendale;
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4. non è consentita l’attività libero professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di
emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione;
5. è responsabilità diretta del Dirigente Medico la corretta registrazione e conservazione dei
referti per le prestazioni erogate in regime libero professionale;
6. va garantita a livello di équipe (U.O.), la possibilità di esercizio dell’attività libero
professionale per un volume di prestazioni in misura non superiore a quella istituzionale;
7. l’esercizio dell’attività libero professionale viene autorizzato dall’Azienda ed effettuato
di norma in spazi ed ore concordate con il professionista e la Direzione Sanitaria del
Presidio presso il quale si svolge l’attività con contestuale individuazione delle
attrezzature utilizzabili, anche allo scopo di non interferire con le esigenze di piena
funzionalità dei servizi, ma, al contrario, di esaltarne le potenzialità;
8. l’erogazione della prestazione in regime libero professionale è subordinata alle esigenze
di garantire in via prioritaria il regolare svolgimento dell’attività istituzionale ordinaria e
a tal fine l’Azienda attiva appositi organismi di verifica, costituiti in forma paritetica fra
dirigenti sanitari rappresentanti delle OO.SS. della dirigenza sanitaria e rappresentanti
dell’Azienda stessa;
9. l’attività libero professionale può essere svolta dai dipendenti del ruolo sanitario in
possesso di laurea, indipendentemente dal livello di inquadramento. In base alla
normativa vigente il personale universitario assegnato a Divisioni o Servizi
convenzionati potrà svolgere l’attività libero professionale intramoenia alle stesse
condizioni e modalità previste per il personale dipendente dell’Azienda Ospedaliera;
10. l’attività libero professionale è aggiuntiva rispetto all’attività svolta nel debito orario
complessivo e deve quindi essere effettuata al di fuori dell’orario di servizio, dell’orario
a garanzia degli obiettivi, dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica;
11. tutto il personale afferente ad Unità Operative presso le quali si svolge l’attività libero
professionale, anche se non direttamente coinvolto nell’esercizio di tale attività, è
comunque tenuto a prestare, nei limiti del normale orario di lavoro, ogni funzione
assistenziale al paziente che accede al regime libero professionale, nonché tutte le
attività di carattere generale volte ad assicurare il completamento della prestazione;
12. l’esercizio dell’attività libero professionale non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo
a carico dell’Azienda. Nel caso in cui la contabilità separata presenti un disavanzo il
Direttore Generale, previa valutazione della Commissione Paritetica prevista dall’art. 24,
assume tutti i provvedimenti necessari a partire dall’adeguamento delle tariffe,
dall’aumento della quota riservata all’amministrazione e fino all’eventuale sospensione
dell’erogazione delle prestazioni in libera professione.
Art. 3 - Forme d’esercizio della attività libero professionale
L’attività libero professionale intramoenia può esercitarsi nelle seguenti forme:
1. Ambulatoriale
Detta attività è esercitata in spazi non inferiori al 10% e non superiori al 20% di quelli
destinati all’attività istituzionale.
2. Attività in costanza di ricovero
La quota dei posti letto da utilizzare per l’attività libero professionale viene assicurata in
relazione all’effettiva richiesta, nella misura del 5% e comunque non superiore al 10% dei
posti letto della struttura.
E secondo le tipologie:
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• Libera professione individuale caratterizzata dalla scelta da parte del singolo utente del
singolo professionista cui viene richiesta la prestazione.
• Libera professione d’équipe o divisionale caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a
pagamento da parte dell’utente singolo o associato, anche attraverso forme di
rappresentanza, all’équipe dell’ U.O. nei limiti delle disponibilità orarie concordate.
• Libera professione aziendale individuale o d’équipe, resa a favore dell’Azienda, è
caratterizzata dalla erogazione di prestazioni a pagamento commissionate da parte di
enti e/o società, persone giuridiche, ecc. Per l’erogazione di tali forme di prestazione
possono essere costituite dall’Azienda anche coordinamenti di più UU.OO. o parti,
anche singole, di esse.
• Attività di consulenza caratterizzata dalla emissione di prestazioni a pagamento rese in
forma individuale o in équipe per conto dell’Azienda anche all’esterno della struttura.
Tale forma di libera professione è regolamentata da apposito atto del Direttore
Generale, d’intesa con le OO.SS. della Dirigenza Sanitaria e in conformità a quanto
previsto dai contratti collettivi. Rientra nell’attività di consulenza così disciplinata
l’attività di certificazione medico-legale resa per conto dell’Istituto Nazionale degli
Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.
• Attività di consulto caratterizzata dalla erogazione di prestazioni a pagamento da parte
di professionisti a favore di singoli utenti. I consulti possono essere effettuati al
domicilio del paziente o presso la struttura di ricovero, compresa quella di
appartenenza del professionista che effettua la prestazione. Anche tale attività viene
normata dal Direttore Generale con apposito atto di natura regolamentare.
Le tipologie di cui sopra non debbono intendersi alternative tra di loro e possono essere
esercitate in più sedi.
Art. 4 - Personale coinvolto nell’esercizio dell’attività libero professionale
Sono soggetti destinatari della presente disciplina regolamentare:
1) Per quanto attiene alle disposizioni relative alla libera professione intramoenia e alle
modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità: il personale
medico, odontoiatra e laureato sanitario non medico (farmacisti, biologi, chimici, fisici e
psicologi) che hanno optato per la libera professione intramuraria.
2) Per quanto attiene alle disposizioni relative al riconoscimento economico “incentivante”
previsto per il personale comunque indispensabile per garantire l’esercizio della attività
libera professionale:
a) personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa quale personale
di supporto indiretto nell’ambito della normale attività di servizio ivi compreso il
Responsabile Sanitario aziendale U.O. Libera Professione;
b) personale della dirigenza Medica e Sanitaria che ha optato per l’attività intramoenia e
che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza abbia una limitata
possibilità di esercizio dell’attività libero professionale;
c) personale di ogni ruolo che collabora per assicurare l’esercizio della attività libero
professionale (già personale di sostegno);
d) personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che volontariamente e fuori
dall’orario di servizio partecipa all’attività di supporto dell’attività libero professionale
(supporto diretto).
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Per quanto riguarda il personale di supporto indiretto del Comparto la partecipazione
all’attività di Libera Professione potrà dare titolo a compensi nel limite massimo di 2
mensilità lorde annue.
Sarà cura dei Responsabili delle diverse Unità Operative coinvolte comunicare
semestralmente al Responsabile U.O. Libera Professione l’elenco dei nominativi del
personale che ha collaborato per assicurare l’attività libero professionale al fine di consentire
la liquidazione dei proventi spettanti.
Capo II
Aspetti Organizzativi
Titolo I – Sedi di svolgimento della attività libero professionale intramuraria.
Art. 5 - Spazi e posti letto
La libera professione intramuraria per l’attività di cui all’art. 3, viene esercitata negli
spazi, e nelle fasce orarie concordate dai Responsabili di Unità Operativa, con i Responsabili
delle Strutture cui afferiscono gli spazi sulla base degli indirizzi della Direzione Strategica e
sentito il Consiglio dei Sanitari e comunque in modo da non interferire con l’attività
istituzionale.
Tale individuazione è da ritenersi non definitiva essendo possibili successive modifiche,
su proposta degli operatori sanitari interessati e della Direzione Sanitaria di Presidio, in
relazione all’effettiva domanda dell’utenza.
Gli speciali comfort alberghieri, fruibili soltanto a richiesta, sono da considerarsi
aggiuntivi.
Art. 6 - Disposizioni transitorie
Per l’attività libero professionale possono essere stipulate convenzioni con strutture
sanitarie pubbliche o con case di cura, limitatamente a quelle non accreditate, con le modalità
previste dall’art. 15 quinquies comma 2 lettera C Decreto Legislativo 502/92 così come
modificato dal Decreto Legislativo 229/99 nonché dalla DGR n. VII/3374 del 9/2/01 e
n.VIII/5162 del 25/7/2007.
Per l’attività libero professionale in regime di ricovero, fermo restando la
programmazione obbligatoria degli spazi e dei posti letto intramoenia ed i vincoli di cui
all’art. 1 comma 5 della Legge n. 662/1996, l’Azienda può reperire con tali atti
convenzionali:
- sale operatorie
- posti letto (camere di degenza)
- spazi orari per utilizzo di attrezzature diagnostiche o riabilitative
- personale sanitario integrativo in caso di accertata e documentata impossibilità a
garantire con proprio personale le necessarie attività di supporto alla attività libero
professionale.
Per l’attività libero professionale ambulatoriale (D. L.vo del 28/07/00 n°254 Art. 3 e
DGR n. VII/3374 del 9/2/01) fino a diverse disposizioni normative, il Direttore Generale,
qualora ne ravvisi l’interesse può autorizzare il Dirigente Sanitario, che abbia optato per
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l’esercizio intramurale della libera professione, ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico
dell’Azienda, studi professionali o ambulatori privati per lo svolgimento di tale attività, nel
rispetto delle norme che regolano l’attività libero professionale intramurale e quindi alle
seguenti condizioni:
- l’attività deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore Generale previa
definizione dei volumi di attività (ex art. 4 comma 6 D.M. 28/2/97) e può essere esercitata
in più sedi;
- le modalità di esecuzione sono le medesime previste nel presente regolamento per
l’attività ambulatoriale all’interno della struttura aziendale (condizioni di accesso,
informazione, criteri di riparto delle quote, responsabilità e vigilanza);
- le tariffe sono definite con l’Azienda e sono le stesse che vengono concordate per
identiche prestazioni da effettuarsi all’interno della struttura aziendale;
- il professionista deve emettere le ricevute sul bollettario aziendale all’atto della prestazione
o al completamento del piano di cura, e dovrà versare nelle casse della Azienda l’importo
corrisposto dall’utente entro il 15 del mese successivo a quello di erogazione della
prestazione;
- la gestione dell’attività è soggetta all’obbligo di specifica contabilizzazione al pari
dell’attività svolta all’interno della struttura aziendale.
Fermo restando per l’Azienda Sanitaria la possibilità di vietare l’uso degli studi
professionali nel caso di possibile conflitto di interessi o in presenza di situazioni di contrasto
con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell’Azienda.
Tutti gli spazi utilizzati per l’attività libero professionale intramoenia (strutture
aziendali, studi privati, poliambulatori convenzionati ecc.) sono considerati, ai fini
assicurativi, locali in uso all’Azienda.
Titolo II – Criteri d’uso e caratteristiche delle risorse
Art. 7 - Attrezzature
L’attività libero professionale intramoenia, sia in regime ambulatoriale che in regime di
degenza (day hospital – day surgery – degenza ordinaria) viene svolta utilizzando le
attrezzature normalmente destinate alla attività istituzionale, comprese quelle di sala
operatoria. Le tariffe applicate sono infatti remunerative dell’utilizzo delle suddette
attrezzature.
I calendari di accesso e le modalità di utilizzo delle attrezzature e della fruibilità degli
spazi indispensabili per erogare le prestazioni (sia da parte dei singoli operatori che
eventualmente dell’équipe), sono definiti dalla Direzione Sanitaria di Presidio secondo criteri
di equità di accesso da parte delle varie équipe in rapporto alla effettiva richiesta di
prestazioni a pagamento.
Il professionista autorizzato all’esercizio dell’attività libero professionale strumentale
che intenda utilizzare attrezzature e/o apparecchiature di sua proprietà è tenuto a sottoscrivere
una dichiarazione “liberatoria” diretta a sollevare l’Azienda da ogni onere economico e
responsabilità civile, penale e assicurativa. Detta dichiarazione è indirizzata al Direttore di
Presidio per il successivo inoltro al Responsabile U.O. Affari Generali e Legali e, per la
diversa tariffazione della prestazione, al Responsabile dell’U.O. Libera Professione
Aziendale.
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Art. 8 - Orari
L’attività libero professionale intramurale in regime ambulatoriale e in regime di
ricovero viene svolta fuori orario di servizio o in regime di badge inserito, se svolta presso le
strutture aziendali, con l’attribuzione del debito orario calcolato sulla base del tempo medio
delle prestazioni indicato nelle specifiche schede di autorizzazione per ciascuna prestazione e
in orari distinti dalla attività istituzionale; non può essere svolta nelle ore in cui il
professionista è reperibile o di guardia.
Art. 9 - Personale Dirigenza Medica, Sanitaria e supporto diretto
Il personale infermieristico, tecnico e di riabilitazione, nonché ogni altra figura
professionale che intende partecipare all’esercizio dell’attività libero professionale al di fuori
dell’orario di servizio deve esprimere la propria volontaria adesione che avrà validità annuale.
Questo si manifesta tramite la costituzione di un elenco del personale dichiaratosi
disponibile, articolato per profilo professionale.
Il personale di supporto diretto è scelto, di norma a rotazione, tra il personale che esegue
normalmente la prestazione in regime ordinario, dal professionista titolare dell’attività stessa;
la rotazione è programmata dal Capo Sala del settore.
Qualora il personale di un determinato settore non fosse disponibile, il SITR individuerà
il personale necessario, operante in aree omogenee, dall’elenco fornito dal Servizio Risorse
Umane.
Non può partecipare:
- il personale part-time che non abbia maturato 2 anni di servizio con rapporto di lavoro parttime;
- il personale part-time che abbia superato 30 ore annue di attività di supporto diretto, fatte
salve diverse disposizioni regolamentari;
- il personale in orario ridotto a seguito di maternità;
- il personale assente a titolo diverso: malattia, permessi, aspettativa senza assegni.
Il personale di supporto diretto effettuerà la prestazione previa timbratura. L’orario
effettuato verrà certificato dal foglio di lavoro sottoscritto dal professionista.
Il Servizio Risorse Umane, provvederà in base alle indicazioni del foglio di lavoro
trasmesso dal professionista, ad aggiungere al normale orario di servizio, il debito contratto.
Eventuale credito orario derivante da tale attività verrà azzerato in quanto già remunerato
come attività di supporto libero professionale.
La prestazione effettuata dal personale di supporto diretto comprende la preparazione e
il ripristino della struttura utilizzata, per quanto di competenza (strumentario chirurgico,
apparecchiature elettromedicali, carrelli, ecc..).
Per quanto riguarda il personale della Dirigenza Medica e Sanitaria, l’attività libero
professionale non potrà essere esercitata in occasione:
- dell’effettuazione dei turni di pronta disponibilità o di guardia;
- di servizio con impegno ridotto;
- di assenze dal servizio effettuabili a titolo di:
- malattia;
-·astensioni dal servizio ai sensi della Legge 1204/71;
- permessi retribuiti (che interessano l’intero arco della giornata);
- aspettative non retribuite.
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Qualora l’attività libero professionale risulti prestata in una delle condizioni ostative
elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall’Azienda, che valuterà, altresì, l’adozione
degli opportuni, ulteriori provvedimenti collegati all’inadempienza rilevata.
Capo III
Accesso all’attività libero professionale e caratteristiche
del rapporto di lavoro intra ed extra moenia.
Art. 10 - Condizioni di accesso all’attività libero professionale
L’accesso del professionista all’attività libero professionale è subordinata al
provvedimento autorizzativo reso dal Responsabile dell’U.O. Libera Professione previo
parere favorevole del Responsabile Medico di Presidio.
L’accesso è consentito al verificarsi delle seguenti condizioni:
- la determinazione concordata tra professionista e Responsabili di CDR e fra questi e i
Responsabili di Presidio e/o Struttura, dei volumi di attività libero professionale in
rapporto al volume di attività istituzionale comunque da garantire; in ragione di ciò, e
sentito il parere dei Responsabili di CDR, dovrà essere realizzata la piena
programmazione del funzionamento delle strutture e delle apparecchiature e attrezzature;
- la conseguente previsione della tendenziale eliminazione delle liste d’attesa; allo scopo di
monitorare l’andamento delle liste d’attesa si deve prevedere una distinta registrazione
delle “liste” relative sia alla attività istituzionale, sia a quella libero professionale; in
particolare, per quanto concerne l’attività libero professionale, occorre prevedere una
puntuale registrazione delle prenotazioni e delle prestazioni effettuate;
- i Direttori Medici di Presidio e/o Struttura provvedono a monitorare l’andamento delle
liste d’attesa a seguito dell’attivazione dall’attività libero professionale intramuraria; se si
riscontra che l’attività libero professionale intramuraria incide negativamente
sull’organizzazione del lavoro istituzionale su segnalazione dei predetti Responsabili,
l’Azienda adotterà le iniziative necessarie per l’eliminazione dell’inconveniente;
- l’eventuale ricovero in regime di degenza ordinaria dei pazienti ambulatoriali paganti,
deve avvenire osservando rigorosamente la programmazione e le modalità in atto per i
ricoveri ordinari (comma 8, art. 3 Legge 724/94), non costituendo il rapporto libero
professionale ambulatoriale criterio di accesso privilegiato per il possibile successivo
ricovero;
Art. 11 - Durata - Rinnovo e Revoca dell’Opzione
Ogni professionista dell’Azienda è informato delle condizioni di esercizio dell’attività
libero professionale prevista dal presente regolamento.
L’attività libero professionale intramoenia è prestata di norma nella disciplina di
appartenenza o in disciplina equipollente.
Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza,
non può esercitare l’attività libero professionale nella propria struttura o nella propria
disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del
Consiglio dei Sanitari e delle OO.SS. della dirigenza medica e/o sanitaria maggiormente
rappresentative, ad esercitare l’attività in altra struttura dell’Azienda o in altra disciplina
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sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di un anzianità di servizio
di cinque anni nella disciplina stessa.
Al fine di esercitare l’attività libero professionale intramoenia, il professionista deve
essere in possesso della specializzazione nella disciplina o di una anzianità di servizio di
almeno 5 anni nella disciplina stessa.
I Dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto esclusivo possono optare entro il
30 novembre di ciascun anno per il rapporto di lavoro non esclusivo con effetto dal 1°
gennaio dell’anno successivo come previsto dal D.L. 81/2004 convertito in L. 138/2004.
Art. 12 - Richiesta di attivazione della Libera Professione intramuraria
Il professionista che intende avviare la libera professione di cui al presente
regolamento deve presentare domanda all’U.O. Libera Professione tramite il Presidio di
appartenenza indicando generalità e U.O. in cui presta l’attività ordinaria.
La domanda deve altresì indicare:
- la disciplina in cui si intende esercitare la libera professione;
- il tipo della/e prestazioni;
- la sede e gli orari in cui si intende esercitare la libera professione;
- l’eventuale utilizzo di personale di supporto (qualifica e numero);
- l’eventuale utilizzo di attrezzature e apparecchiature e la proprietà delle stesse;
- l’eventuale composizione dell’équipe con l’indicazione del referente;
- la tariffa che si intende applicare o l’onorario medico che si intende percepire.
Il Responsabile Medico di Presidio e/o Struttura deve istruire con espressione del
parere, tutte le domande presentate.
L’autorizzazione viene di norma concessa dall’U.O. Libera Professione entro 30 giorni
dal ricevimento della domanda, fatti salvi eventuali impedimenti motivati e comunicati
all’interessato a cura del Responsabile della U. O. stessa nei termini previsti dalla legge.
Art. 13 - Caratteristiche del rapporto di lavoro per il dirigente sanitario che ha
optato per l’extramoenia
Il professionista che ha optato per la libera professione extramoenia non può
esercitare, sotto qualsiasi forma, la libera professione intramoenia, anche se di natura
occasionale e periodica, a favore o all’interno di strutture pubbliche, ivi comprese quelle di
appartenenza, o private accreditate anche parzialmente o provvisoriamente.
Capo IV
Tariffe
Art. 14 - Criteri generali di definizione della tariffa a carico dell’utente
La modalità di costruzione delle tariffe per l’attività libero professionale intramuraria,
nelle forme di esercizio previste, deve tenere conto:
- dei principi espressi dagli obiettivi generali del presente regolamento;
- del principio secondo il quale nessun ulteriore onere è dovuto dall’utente quando le
prestazioni sono ricomprese nelle tariffe dei DRG e quando, in seguito all’insorgere di
complicazioni del quadro clinico, il medesimo necessiti di rilevanti prestazioni non
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preventivate. Al verificarsi di questa ultima fattispecie, a scelta del paziente, si potrà
procedere alla chiusura della cartella clinica relativa al ricovero in regime libero
professionale ed all’apertura di una nuova cartella in regime ordinario, o in alternativa,
alla ridefinizione con il paziente stesso di un diverso preventivo di spesa, sempre in
regime libero-professionale, in relazione alla variazione di tariffa del DRG.
Nel caso in cui il paziente, ricoverato in regime ordinario chieda l’erogazione delle
prestazioni in regime libero professionale, si dovrà provvedere, ugualmente, alla chiusura
della cartella clinica in regime di ricovero ordinario ed all’apertura di una nuova cartella
in regime di ricovero libero professionale.
Le tariffe per prestazioni ambulatoriali sono definite nel rispetto del minimo previsto
dal nomenclatore tariffario vigente e nel rispetto del minimo del compenso fissato dagli ordini
professionali.
Le tariffe devono comunque essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda
per l’effettuazione della prestazione.
Art. 15 - Individuazione dei fattori che concorrono alla determinazione della
tariffa per l’attività ambulatoriale
I fattori che concorrono alla determinazione della tariffa sono:
a) onorario (al lordo) del/i professionista/i;
b) quota per il personale di supporto che partecipa fuori orario di servizio;
c) incentivi del personale di cui all’ex art. 8 – 1° comma D.M. 28/02/97 all’art. 4 - 1°
comma del D.M. 31/07/97 (fondo aziendale) art. 57 comma 2 lettera c-i CCNL 8/6/2000;
d) costi aggiuntivi per materiale di consumo (quota aziendale);
e) costi diretti ed indiretti compresi i costi non preventivati e i costi per ammortamento e
utilizzo delle attrezzature e apparecchiature (quota aziendale);
f) oneri riflessi.
La valorizzazione dei fattori su indicati è la seguente:
1) il compenso del/i professionista/i è proposto dallo stesso e autorizzato dal Responsabile
dell’U.O. Libera Professione nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 14 del presente
regolamento;
2) al personale di supporto diretto, che partecipa fuori orario di servizio, viene riconosciuta
una quota lorda corrispondente al 9% dell’onorario medico e comunque una quota non
inferiore al compenso orario previsto per il personale di supporto indiretto di pari
qualifica. Per le prestazioni ad alto utilizzo di personale tecnico (es. radiodiagnostica,
fisioterapia, ecc.) la quota di pertinenza, eventualmente maggiorata, garantita la quota
aziendale, viene contrattata direttamente con il personale Dirigente laureato e tramite una
ridistribuzione dell’onorario;
3) al personale Dirigente laureato che interviene come supporto indiretto (medici, chimici,
fisici, biologi), che ha optato per la libera professione intramoenia e che non svolge
attività libero professionale propria, né in forma individuale, né come équipe, né
sottoforma di consulenze (compresa l’attività di certificazione medico legale resa per
conto dell’INAIL) e consulti ovvero che ha esercitato attività libero professionale con
proventi non superiori alla quota di pertinenza, ai caposala, al personale infermieristico e
ausiliario dei settori di degenza e a quello infermieristico e tecnico - sanitario dei servizi
che non percepisce introiti derivanti da attività libero professionale fuori orario di
servizio, viene riconosciuta una quota, calcolata esclusivamente sui proventi derivanti
dall’attività svolta presso le strutture aziendali, pari al 5% dell’onorario (quota medici +
personale di supporto diretto) e viene così ripartita:
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il 4% viene suddivisa per il 30% tra il personale Dirigente laureato il 70% tra il
personale del comparto su proposta della Direzione Sanitaria del Presidio di riferimento
sentiti i Responsabili delle U.O.;
il restante 1% andrà a costituire per ogni Presidio e/o Struttura erogatrice di prestazioni,
un distinto fondo che andrà suddiviso tra il Personale Dirigente Medico appartenente alla
Direzione Sanitaria del Presidio e/o Struttura di riferimento;
4) un ulteriore fondo pari al 5% dell’onorario viene destinato al personale della Dirigenza
Medica e Sanitaria che ha una limitata possibilità di esercizio della Libera Professione
intramuraria con esclusione dei Dirigenti di cui al punto 3);
5) al personale del comparto appartenente al ruolo amministrativo che collabora
all’esercizio della libera professione, viene riconosciuta una quota pari al 2%
dell’onorario. Tale quota verrà suddivisa con riferimento alle prestazioni effettivamente
svolte tra il personale di cui all’art. 4.
A tutto il personale destinatario del riconoscimento economico “incentivante” viene richiesto
un prolungamento orario proporzionale al rapporto fra gli introiti di competenza e il valore
orario medio indicato per ciascun profilo professionale nella tabella allegata al presente
Regolamento.
6) per i costi diretti e indiretti l’Azienda trattiene una quota che si differenzia a seconda della
tipologia di prestazione effettuata ed in particolare:
visite specialistiche = 5% della tariffa
prestazioni non strumentali = 9% della tariffa
prestazioni a basso utilizzo di tecnologie = 13% della tariffa
prestazioni a medio utilizzo di tecnologie = 17% della tariffa
prestazioni a alto utilizzo di tecnologie = 23% della tariffa.
Per quanto riguarda le prestazioni erogate presso gli studi privati i costi diretti e
indiretti trattenute dall’Azienda corrispondono al 2.5% della tariffa.
i compensi al personale e i fondi sono da intendersi al lordo degli oneri riflessi che verranno
portati in detrazione nella misura forfettaria dell’10%.
La valorizzazione dei fattori di cui sopra può essere aggiornata annualmente e sulla
base della contabilità analitica del Controllo di Gestione.
Art. 16 - Individuazione dei fattori che concorrono alla determinazione della
tariffa per l’attività in costanza di ricovero
I fattori che concorrono alla determinazione della tariffa sono:
a) onorario (al lordo) del/i professionista/i;
b) quota per il personale di supporto che partecipa fuori orario di servizio;
c) costi correlati alla degenza e al funzionamento complessivo della camera operatoria;
d) eventuale costo del materiale protesico (protesi vascolari, ortopediche, acustiche, ecc.)
non utilizzate nell’attività istituzionale, calcolato per la parte eccedente i costi medi della
protesi di normale utilizzo;
e) eventuali costi per servizi aggiuntivi legati alla scelta da parte dell’utente, su specifica
richiesta, di ottenere iter diagnostici agevolati;
f) eventuale, maggior costo, per giornata di degenza, dovuto all’utilizzo di camere dotate di
elevato comfort alberghiero;
g) oneri riflessi.
La valorizzazione dei fattori su indicati è la seguente:
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1) il compenso del/i professionista/i è proposto dallo stesso e autorizzato dal Responsabile
dell’Ufficio Libera Professione Aziendale nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 15 del
presente regolamento;
2) al personale di supporto diretto, che partecipa fuori orario di servizio, viene riconosciuta
una quota lorda corrispondente al 9% dell’onorario medico e comunque una quota oraria
non inferiore al compenso orario previsto per il personale di supporto indiretto di pari
qualifica;
3) nel fondo aziendale rientrano gli incentivi di cui al personale indicato all’art. 4, comma 2,
lettera a), b) e c), con le stesse modalità specificate all’art. 15, punti n. 2, 3, 5;
4) i costi correlati alla degenza e al funzionamento complessivo della sala operatoria, che
costituiscono la quota di partecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino,
ammontano al 30% del DRG;
5) il costo del materiale protesico di cui al punto e) dipende dalla tipologia della protesi
impiantata;
6) il costo per consulenze o consulti richieste dall’utente ad un professionista non
partecipante all’équipe è regolamentato da specifica disposizione del Direttore Generale
ed è da considerarsi aggiuntivo;
7) la richiesta di iter diagnostico agevolato da parte dell’utente, a garanzia del trend delle
liste di attesa, comporta un costo aggiuntivo
8) il costo aggiuntivo per ottenere un comfort alberghiero elevato, viene stabilito nella
misura indicata dall’Azienda;
9) i compensi al personale e i fondi sono da intendersi al lordo degli oneri riflessi che
verranno portati in detrazione nella misura dell’10%.
10) l’eventuale compenso per l’assistenza post-operatoria dedicata dovrà essere evidenziata
nella costruzione della tariffa sulla base delle indicazioni fornite dal professionista.
La valorizzazione dei fattori di cui sopra può variare annualmente sulla base della
contabilità analitica del Controllo di Gestione.
Art. 17 - Determinazione della tariffa a favore di pazienti non assistiti dal Servizio
Sanitario Nazionale
Per l’esecuzione di prestazioni effettuate in costanza di ricovero a favore di utenti non
assistiti dal S.S.N. la tariffa calcolata nei modi di cui agli art. 16, deve contemplare il 100%
del valore del DRG corrispondente alla prestazione anziché il 30%.
CAPO V
Consulenze e Consulti
Libera Professione Aziendale
Art. 18 - Attività di consulenza
L’attività di consulenza nei servizi sanitari di altra Azienda, Istituzione o Enti Pubblici
o presso Istituzioni pubbliche non sanitarie con i quali l’Azienda ha stipulato a tal fine
appositi accordi, è riservata ai dirigenti che hanno optato per l’attività libera professionale
intramoenia.
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Ove l’attività abbia luogo fuori dell’orario di lavoro è considerata attività libero
professionale intramoenia.
L’accordo tra Azienda ed Istituzione deve prevedere la quantità presunta e la tipologia
delle prestazioni, la tariffa delle prestazioni e la modalità di versamento all’Azienda.
Anche per l’attività di consulenza erogata in regime libero professionale, si applica la
quantificazione del compenso dovuto al dipendente determinata dal CCNL.
Art. 19 - Attività di consulto
I consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente con le modalità stabilite dal
Direttore Generale, con apposito atto regolamentare.
Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza, e in ogni caso, fuori
dell’orario di lavoro.
L’onorario del consulto, fissato dall’Azienda d’intesa con il Dirigente interessato, deve
essere riscosso dal Dirigente che ha reso il consulto e versato dallo stesso all’Azienda che
provvede successivamente ad attribuire una quota al dirigente medesimo. Il dirigente che
effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettario
messo a disposizione dell’Azienda.
La percentuale del compenso del consulto dovuto al dipendente è determinata dal
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
Art. 20 – Attività libero professionale aziendale
Trattasi di prestazioni vendute dall’Azienda a strutture terze, pubbliche o private, e
svolte con l’utilizzo di risorse produttive aziendali (strutture, attrezzature, personale, ecc.).
L’Azienda contratta con la struttura richiedente la tipologia, il volume di attività da
garantire e la relativa tariffa; contratta altresì con il/i professionista/i coinvolti le rispettive
quote di pertinenza. Tali prestazioni vengono svolte fuori orario di servizio, negli orari e negli
spazi concordati con la Direzione Sanitaria.
CAPO VI
Aspetti operativi
Art. 21 - Informazione ai cittadini
L’Azienda assicura una adeguata informazione ai cittadini per favorire l’accesso
all’attività libero professionale; allo scopo vengono individuati numeri telefonici
specificatamente dedicati.
Inoltre, per l’attività ambulatoriale/strumentale lo “sportello informativo” è collocato
presso i centri di prenotazione delle visite specialistiche.
Per l’attività in costanza di ricovero, l’informazione è fornita dall’U.O. Libera
Professione Aziendale, dalla Direzione Sanitaria di Presidio, dalle segreterie di Reparto,
qualora demandate dal professionista, o dal professionista stesso.
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Art. 22 - Divieti
Il Dirigente non può adottare in servizio comportamenti tali da favorire direttamente o
indirettamente la propria attività libero professionale.
Agli operatori coinvolti è inoltre vietato:
a) usare i ricettario unico regionale di cui al D.M. 350/88 e successive modifiche ad
integrazione;
b) riscuotere direttamente quanto dovuto dall’utente, salvo per i consulti, e per i casi
espressamente autorizzati;
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché
tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
In questi casi, la tariffa risulta ridotta nella misura corrispondente all’onorario, ferme
restando le quote di competenza delle altre categorie di personale.
E’ incompatibile l’espletamento dell’attività Libero Professionale da parte del
Dirigente che risulti in debito orario; in questo caso l’Azienda prenderà gli opportuni
provvedimenti anche con riferimento all’espletamento dell’attività libero professionale. In
particolare, previa segnalazione scritta dagli Uffici preposti ai controlli sulle rilevazioni delle
presenze, in caso di prestazioni fatte in orario di servizio, ovvero, di situazione di debito
orario, si procederà alla rivalsa di quanto indebitamente percepito dal professionista per la
prestazione resa in libera professione.
Art. 23 - Modalità di pagamento della tariffa da parte dell’utenza
Le prestazioni libero professionali ambulatoriali vengono pagate prima della loro
effettuazione.
Il rilascio della ricevuta fiscale esente IVA (ai sensi dell’art.10 comma 18 del D.P.R.
633/72 e successive modifiche) avviene all’atto del pagamento da effettuarsi presso le casse
aziendali.
L’utilizzo del Bollettario Aziendale per l’emissione di ricevute fiscali è consentito solo
per la riscossione dei consulti e solo ai professionisti autorizzati all’effettuazione di
prestazioni presso gli studi professionali o ambulatori privati.
In questi casi e negli ambulatori territoriali del Dipartimento di Salute Mentale,
l’utente versa l’importo dovuto direttamente al professionista che provvede a rilasciare la
ricevuta fiscale all’atto della prestazione o al completamento del piano di cura e a depositare
l’intera somma corrisposta nelle casse dell’Azienda entro il giorno 15 del mese successivo
all’effettuazione della prestazione.
In ciascun Presidio verranno definite le modalità più funzionali.
Prima di effettuare prestazioni libero professionali in costanza di ricovero, il
professionista, deve acquisire conferma scritta di accettazione dell’importo dovuto da parte
dell’utente. Il mancato adempimento del predetto onere comporta che l’Azienda non potrà
essere ritenuta responsabile del mancato introito dei compensi di spettanza del professionista,
dovuti alla carenza di tale documento; inoltre, l’Azienda potrà rivalersi, nello stesso caso e nei
confronti del medesimo professionista, per le quote destinate alla copertura dei costi sostenuti.
Il pagamento della prestazione avviene di norma al momento dell’accettazione previo
rilascio da parte di un operatore dell’équipe di un apposito modulo di distinta di pagamento da
presentare allo sportello delle casse aziendali.
All’utente pagante viene rilasciata ricevuta cartacea cui seguirà, se richiesta, fattura
emessa dall’ U.O. Economico - Finanziaria da inviare al domicilio dello stesso.
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Nel caso di attività rese dall’Azienda per l’erogazione di prestazioni ad essa
commissionate, verrà rilasciata direttamente fattura emessa a carico del richiedente.
Art. 24 - Commissione paritetica
Allo scopo di prevenire eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi tra
l’esercizio dell’attività libero professionale e l’esercizio dell’attività svolta ai fini istituzionali,
viene costituita una Commissione paritetica così composta:
- n. 4 rappresentanti dell’Azienda esperti in problematiche gestionali e giuridiche;
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali mediche e/o sanitarie maggiormente
rappresentative.
Detta Commissione esprimerà parere su tutte le situazioni che risulteranno innovative
rispetto all’esperienza già acquisita ed ai provvedimenti da assumere per ottimizzare la Libera
Professione.
Art. 25 - Controllo
L’Azienda provvede all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del presente
regolamento attraverso periodiche verifiche. Tali verifiche potranno essere indirizzate anche
all' appropriatezza delle prestazioni rese in regime libero professionale, ai tempi di attesa delle
stesse come da DGR n° VIII/9581/2009, nonché ad eventuali specifici accertamenti nelle
strutture sanitarie private e presso gli studi privati.
Capo VII
Disposizioni finali
Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto delle norme di cui all’allegata
appendice normativa; nel caso di sopravvenute nuove disposizioni normative in materia, esso
si intende conseguentemente integrato e modificato in conformità alle nuove regole e dopo
ulteriore confronto tra le OO.SS. e l’Azienda.
E’ fatta salva la possibilità per la Direzione Generale di adottare con specifici atti
norme attuative e di dettaglio riguardanti la materia anche alla luce di nuove organizzazioni
aziendali.
La Commissione di cui all’art. 24, può formulare proposte di modifica del presente
regolamento che, se approvate, dovranno avere applicazione entro 3 mesi dall’approvazione.
Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente e ne è la logica
conseguenza temporale.
Esso assume la stessa valenza del contratto integrativo aziendale, del quale
costituisce parte integrante anche rispetto alla validità temporale.
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Appendice normativa
Le norme fondamentali di riferimento sono le seguenti:
- Legge 412 del 30/12/91, art. 4, 7° comma;
- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni,
art. 4, 10° e 11° comma;
- Circolare Regionale n. 22/SAN dell’08/05/95;
- Legge 662 del 23/12/96, art. 1;
- Decreto Ministro Sanità 28/02/97;
- Decreto Ministro Sanità 11/06/97;
- Legge Regionale n. 31 del 11/07/97;
- Decreto Legislativo 20/06/97 convertito in Legge n. 272 del 07/08/97;
- Decreto Ministro Sanità 31/07/97 pubblicato in G.U. n. 181 del 05/08/97;
- Decreto Ministro Sanità 31/07/97 pubblicato in G.U. n. 204 del 02/09/97;
- Decreto Legislativo 02/09/97 n. 314, art. 2;
- Decreto Ministro Sanità 28/11/97;
- Decreto Legislativo 29/04/98 n. 124, art. 3, 12° comma, lett. a);
- Decreto Ministro Sanità 03/08/98;
- Legge 30/11/98 n. 419 art. 2, lett. q);
- Legge n. 448 del 23/12/98, art. 72;
- Circolare Ministro delle Finanze n. 69/E del 25/03/99;
- Decreto Legislativo 19/06/1999 n.229, art. 13 (ex art.15 DL 30/12/92, n. 502);
- Delibera Giunta Regionale 21/02/00 n.48413 (partecipazione regionale alla spesa
del cittadino per le prestazioni di ricovero in regime l.p.)
- CCNL 08/06/00;
- DPCM 27/03/00;
- Decreto Legislativo 254 del 28/07/00
- Delibera Giunta Regionale n. VII/3374 del 09/02/01;
- Legge 20/06/03 n.141 (proroga termini studio privato)
- Legge n. 138/2004 (reversibilità dell’opzione)
- Delibera Giunta Regionale del 5/04/06 n VII/2308 (linee guida regionali)
- Delibera Giunta Regionale del 25/07/07 n. VIII 5162
- Legge n.120 del 3/8/07
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VALORE ORA PER IL PROLUNGAMENTO DI ORARIO
DOVUTO
PERSONALE
DIRIGENTE
DIRIGENTE DI
STRUTTURA
COMPLESSA € 200,00
DIRIGENTE DI SSVD € 170,00
DIRIGENTE € 130,00
PERSONALE NON
DIRIGENTE
CATEGORIA A € 24,00
CATEGORIA B € 26,00
CATEGORIA BS € 27,00
CATEGORIA C € 30,00
CATEGORIA D € 34,00
CATEGORIA DS € 36,00